CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15755/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARMELO D'ANTONE; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E NORDICA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente/ric. incidentale– avverso la sentenza n. 5/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la vicenda che qui viene in rilievo. La Corte d’appello di Roma, accolto il reclamo avanzato dall’Amministrazione separata dei beni di uso civico per le frazioni di Vecchiano, Avane, Filettole e Nodica, avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l’Umbria, in riforma della sentenza di primo grado, accertata la responsabilità extracontrattuale del comune di Vecchiano, limitatamente alla mala gestione della ex cava mineraria di [OSCURATO:PERSONA], per il periodo 1995/2005, condannò il predetto Comune al risarcimento del danno. Avverso la sentenza d’appello ricorrevano il comune di Vecchiano. L’Amministrazione separata dei beni di uso civico per le frazioni di Vecchiano, Avane, Filettole e Nodica resisteva con controricorso. All’approssimarsi della trattazione della causa in adunanza con atto congiunto le parti dichiaravano essere venuta meno la materia del contendere per sopravvenuta transazione e chiedevano compensarsi le spese di causa. Visto quanto immediatamente sopra la materia del contendere risulta cessata, con conseguente cessazione d’efficacia della sentenza impugnata.Nulla sulle spese. P.Q.M. dichiara l’inammissibilità sopravvenuta de l ricorso per cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione.