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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30283/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 5 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pesaro, in data 18 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di truffa e sostituzione di persona.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un'omessa motivazione con riferimento alla determinazione della pena riservata all'imputato per ciascuno dei reati contestati in continuazione, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 26 della sentenza impugnata, ha sancito la congruità della pena, peraltro determinata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale, alla luce della gravità e reiterazione dei fatti (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie, dunque, non ricorre; Rilevato altresì che, con riferimento all'aumento di pena disposto per ciascuno dei reati satellite in continuazione, la stessa giurisprudenza citata dalla difesa ha evidenziato come l'obbligo di motivazione si riduce se, come in questo caso, è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato (così, Sez. 1.1 n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 5 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pesaro, in data 18 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di truffa e sostituzione di persona. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un'omessa motivazione con riferimento alla determinazione della pena riservata all'imputato per ciascuno dei reati contestati in continuazione, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 26 della sentenza impugnata, ha sancito la congruità della pena, peraltro determinata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale, alla luce della gravità e reiterazione dei fatti (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); Considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie, dunque, non ricorre; Rilevato altresì che, con riferimento all'aumento di pena disposto per ciascuno dei reati satellite in continuazione, la stessa giurisprudenza citata dalla difesa ha evidenziato come l'obbligo di motivazione si riduce se, come in questo caso, è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato (così, Sez. 1.1 n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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