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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40388/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza che aveva disposto nei confronti del predetto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di usura aggravata, anche dal metodo mafioso.

Il ricorso è stato affidato a due motivi di impugnazione:

1.1. Con il primo è stata dedotta la carenza assoluta o, comunque, la mera apparenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen.: si assume che unico elemento volto a sostenere l'aggravante sarebbe un riferimento ad un zio del Pirozzi, o comunque un cognato del padre, indicato come personaggio di spicco della camorra di Secondigliano, ma poi era stata la stessa persona offesa a riferire che il ricorrente mai lo aveva intimidito o minacciato.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di motivazione anche in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della misura più grave con quella degli arresti domiciliari.

2. Il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria scritta c:on la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. All'esito della trattazione orale le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elerienti materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438).

4.1. L'ordinanza impugnata soddisfa ampiamente tali requisiti, anche in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente con riferimento all'aggravante contestata, dando adeguatamente conto del metodo mafioso contestato al ricorrente, laddove non si è limitata a riferire di un mero rapporto di conoscenza con personaggi di spicco della camorra locale, ma ha riportato l'esplicito richiamo fatto dal ricorrente non solo alla sua parentela con un noto e pericoloso camorrista, ma anche al fatto che quest'ultimo avesse interesse a che il Pirozzi non perdesse denaro, avendo cointeressenze economiche con questo, così da lasciar intendere la possibilità di un intervento del clan di Secondigliano, nel caso di mancati pagamenti.

Si tratta di argomentazioni del tutto congrue rispetto alla finalità di giustificare il riconoscimento della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 - bis. 1 cod. pen., che per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità ricorre quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222).

4.2. Anche con riferimento al rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari le argomentazioni del provvedimento impugnato risultano del tutto congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento, atteso che il Tribunale ha ben evidenziato non solo la gravità del fatto, conseguente al protrarsi della condotta usuraria per diversi anni, fino a portare la persona offesa vicino al suicidio, come evidenziato dal rinvenimento di una pistola in suo possesso e di un biglietto che ne evidenziava le intenzioni, ma ha altresì rilevato che dal racconto della stessa persona offesa il Pirozzi risultava aver minacciato in presenza della persona offesa anche altre vittime dell'usura, ed ha altresì rilevato che la possibilità, per il ricorrente, di reiterare le condotte criminose anche dal proprio domicilio, o da quello del fratello, non consentiva di ritenere superata la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere, posta dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. 5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deliberato in camera di consiglio, il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] R?go1,y1 ,i DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza che aveva disposto nei confronti del predetto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di usura aggravata, anche dal metodo mafioso. Il ricorso è stato affidato a due motivi di impugnazione: 1.1. Con il primo è stata dedotta la carenza assoluta o, comunque, la mera apparenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen.: si assume che unico elemento volto a sostenere l'aggravante sarebbe un riferimento ad un zio del Pirozzi, o comunque un cognato del padre, indicato come personaggio di spicco della camorra di Secondigliano, ma poi era stata la stessa persona offesa a riferire che il ricorrente mai lo aveva intimidito o minacciato. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di motivazione anche in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della misura più grave con quella degli arresti domiciliari. 2. Il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria scritta c:on la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. All'esito della trattazione orale le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. In tema di ricorso per cassazione, infatti, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elerienti materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438). 4.1. L'ordinanza impugnata soddisfa ampiamente tali requisiti, anche in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente con riferimento all'aggravante contestata, dando adeguatamente conto del metodo mafioso contestato al ricorrente, laddove non si è limitata a riferire di un mero rapporto di conoscenza con personaggi di spicco della camorra locale, ma ha riportato l'esplicito richiamo fatto dal ricorrente non solo alla sua parentela con un noto e pericoloso camorrista, ma anche al fatto che quest'ultimo avesse interesse a che il Pirozzi non perdesse denaro, avendo cointeressenze economiche con questo, così da lasciar intendere la possibilità di un intervento del clan di Secondigliano, nel caso di mancati pagamenti. Si tratta di argomentazioni del tutto congrue rispetto alla finalità di giustificare il riconoscimento della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 - bis. 1 cod. pen., che per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità ricorre quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222). 4.2. Anche con riferimento al rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari le argomentazioni del provvedimento impugnato risultano del tutto congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento, atteso che il Tribunale ha ben evidenziato non solo la gravità del fatto, conseguente al protrarsi della condotta usuraria per diversi anni, fino a portare la persona offesa vicino al suicidio, come evidenziato dal rinvenimento di una pistola in suo possesso e di un biglietto che ne evidenziava le intenzioni, ma ha altresì rilevato che dal racconto della stessa persona offesa il Pirozzi risultava aver minacciato in presenza della persona offesa anche altre vittime dell'usura, ed ha altresì rilevato che la possibilità, per il ricorrente, di reiterare le condotte criminose anche dal proprio domicilio, o da quello del fratello, non consentiva di ritenere superata la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere, posta dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] R?go1,y1 ,i DEPOSI
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