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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14008/2026

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ustizia tributaria di II grado delVeneto n. 27/2025, depositata il 16/1/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

CSS coordinamento servizi per lo sport - società sportivadilettantistica s.r.l. propose opposizione avverso l’avviso di accertamentoT6Z03SS00191, con il quale, relativamente all’anno 2016, le era statocontestato il superamento del limite dei ricavi commerciali previsti dalla l.n. 398/1991, con conseguente assoggettamento all’IVA e alle impostedirette secondo il regime proprio delle attività commerciali.Numero registro generale 14937/2025Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 14008/2026Data pubblicazione 13/05/20262.

La CGT di Verona rigettò il ricorso, con sentenza che fu confermata,in grado d’appello, dalla CGT di secondo grado del Veneto.3.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di due motivi.

La CSS è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per“motivazione inesistente o, comunque, apparente” (art. 360, n. 4, c.p.c.),dal momento che, “nella parte della sentenza in cui avrebbero dovutoessere riportate le motivazioni viene unicamente riportato lo svolgimentodel processo, con enunciazione dei motivi di appello e delle difesedell’Ufficio” (pag. 9 del ricorso).2.

Con il secondo motivo (proposto dalla ricorrente come subordinato)è dedotta la violazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 (inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), stante l’insussistenza del presuppostodell’incertezza normativa, al fine della disapplicazione delle sanzioni.3.

Il primo motivo è fondato, riducendosi la sentenza impugnata a unalunga illustrazione dello svolgimento del processo e delle deduzioni edifese delle parti, con totale omissione delle ragioni giuridiche poste afondamento della decisione.

Siamo al cospetto, dunque, di unamotivazione non già apparente, ma financo inesistente, tenuto conto che,“in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito” (Cass., n. 3819/2020).4.

La sentenza dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, affinché ilgiudice di secondo grado proceda ad una decisione della controversiamunita di adeguata motivazione.Numero registro generale 14937/2025Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 14008/2026Data pubblicazione 13/05/2026 P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo motivo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ustizia tributaria di II grado delVeneto n. 27/2025, depositata il 16/1/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. CSS coordinamento servizi per lo sport - società sportivadilettantistica s.r.l. propose opposizione avverso l’avviso di accertamentoT6Z03SS00191, con il quale, relativamente all’anno 2016, le era statocontestato il superamento del limite dei ricavi commerciali previsti dalla l.n. 398/1991, con conseguente assoggettamento all’IVA e alle impostedirette secondo il regime proprio delle attività commerciali.Numero registro generale 14937/2025Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 14008/2026Data pubblicazione 13/05/20262. La CGT di Verona rigettò il ricorso, con sentenza che fu confermata,in grado d’appello, dalla CGT di secondo grado del Veneto.3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di due motivi. La CSS è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per“motivazione inesistente o, comunque, apparente” (art. 360, n. 4, c.p.c.),dal momento che, “nella parte della sentenza in cui avrebbero dovutoessere riportate le motivazioni viene unicamente riportato lo svolgimentodel processo, con enunciazione dei motivi di appello e delle difesedell’Ufficio” (pag. 9 del ricorso).2. Con il secondo motivo (proposto dalla ricorrente come subordinato)è dedotta la violazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 (inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), stante l’insussistenza del presuppostodell’incertezza normativa, al fine della disapplicazione delle sanzioni.3. Il primo motivo è fondato, riducendosi la sentenza impugnata a unalunga illustrazione dello svolgimento del processo e delle deduzioni edifese delle parti, con totale omissione delle ragioni giuridiche poste afondamento della decisione. Siamo al cospetto, dunque, di unamotivazione non già apparente, ma financo inesistente, tenuto conto che,“in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previstodall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicoche ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, comeaccade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, néalcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito” (Cass., n. 3819/2020).4. La sentenza dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, affinché ilgiudice di secondo grado proceda ad una decisione della controversiamunita di adeguata motivazione.Numero registro generale 14937/2025Numero sezionale 2136/2026Numero di raccolta generale 14008/2026Data pubblicazione 13/05/2026 P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo motivo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14008/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris