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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 17930/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16978-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -intimato - nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. La Procura della Repubblica impugnava il decreto di liquidazione delle spese di giustizia depositato dal giudice monocratico del Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile in data 11.12.2018, con il quale era stato determinato il compenso a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a carico Ric. 2022 n. 16978 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 2 - dell'erario per attività professionale di patrocinio da questi svolta in favore di un cittadino extracomunitario, nell'ambito di un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale ex D.L. 13/17.

Sosteneva il P.M. l'esistenza di alcune irregolarità nella gestione delle cause da parte del difensore, nonché la necessità di ridurre il quantum del compenso, stante la serialità dei ricorsi in materia presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale di Roma, XI Sezione Civile, dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto tardiva.

A sostegno della sua decisione, il giudice -richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ritiene valida la comunicazione eseguita in forme equipollenti a quelle previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ. qualora si dimostri la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario -riteneva che l'annotazione «al visto P.M.»apposta sul decreto di liquidazione in data 11.12.2018, benché non certifichi l'effettiva conoscenza dell'atto da parte della Procura in quella specifica data, dimostra tuttavia che nei giorni immediatamente successivi il fascicolo con il decreto di liquidazione è stato materialmente trasmesso all'ufficio affari civili della Procura entrando quindi nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Sempre secondo il giudice dell’opposizione, si deve ritenere che nel nostro sistema processuale, al pari di quello previsto in ambito sostanziale per gli atti recettizi disciplinati dagli artt. 1334 e 1335 cod. civ., valga il principio della conoscenza legale.

D'altra parte, aggiungeva il giudice dell’opposizione, un dato innegabile è che il decreto è stato conosciuto, in quanto è stato impugnato: da questa circostanza deriva che la comunicazione è avvenuta, seppur in forma equipollente, mediante la trasmissione materiale del fascicolo presso l'ufficio affari civilidella Procura a disposizione del P.M. in una data di poco prossima a quella di annotazione telematica ed oltre un anno Ric. 2022 n. 16978 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 3 - prima del deposito del ricorso.

Infine, per il principio della vicinanza della fonte di prova incombeva al ricorrente l'onere di provare la conoscenza effettiva del provvedimento per cause non imputabili in una data successiva, e rientrante nei trenta giorni precedenti ricorso.

Diversamente opinando -concludeva l’ordinanza - si consentirebbe ad una parte di scegliere unilateralmente il dies a quo per il decorso del termine ex art. 170 D.P.R. 115/02 e 702 - quater cod. proc. civ., sulla base di proprie concrete esigenze organizzative interne.

3. Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Roma, affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ.

Sostiene il ricorrente P.M. che non avrebbe mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, mentre le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID non sarebbero in grado di attestare che l’atto era stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, sebbene l’Ufficio di Procura fosse dotato di un indirizzo PEC.

2. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che Ric. 2022 n. 16978 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 4 - alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata.

Né poteva gravarsi il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità.

3. Rileva il collegio che il ricorso è, innanzitutto, inammissibile per l’inosservanza dell’art. 366,comma 1, n. 3 ) c od. proc. civ. , in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Infatti, dopo aver indicato in epigrafe l’ordinanza impugnata, il ricorso fa seguire in via immediata la formulazione dei motivi di ricorso, e ciò non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, nonché delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio.

4. Inogni caso, il ricorso non supera lo scrutinio di cui all’art. 360- bis n. 1 cod. proc. civ., avendo il Tribunale deciso la questione di diritto in modo conforme all’interpretazione di questa Corte, seppur con motivazione in parte da correggere.

4.1. Il Tribunale di Roma ha, infatti, concluso per la tardività dell’opposizione, sul presupposto che, pur essendo stata fornita la dimostrazione della comunicazione del decreto opposto all’Ufficio del Procuratore della Repubblica, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte dal codice di rito, l’opponente non aveva dimostrato che il ricorso fosse stato proposto nei trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto.

I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, criticano tale conclusione, negando la rilevanza che il giudice dell’opposizione ha assegnato alla trasmissione del fascicolo per il visto del PM.

4.2. Occorre, tuttavia, rilevare quanto segue.

A norma dell’art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Ric. 2022 n. 16978 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 5 - Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il Pubblico Ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo

170. Tale opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 150.

Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace è competente il presidente del tribunale.

L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario».

Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso –emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato –debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ.

Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016).

In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass.n. 16893 del 2018; Cass. n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass. Sez.

Unite 5 ottobre 2022, n. 28975).

4.3. Depone per la generale applicabilità del termine semestrale ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (in assenza di un’espressa esclusione da parte del legislatore) anche la giurisprudenza costituzionale.

Infatti, Corte Cost. 297/2008, nel dichiarare l’infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. per lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., ha ritenuto che la norma operi un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di certezza delle Ric. 2022 n. 16978 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 6 - situazioni giuridiche e il diritto di difesa e che la decorrenza dalla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza.

In linea di continuità si pone Corte cost.106/2016, cit., che, nell’estendere all’opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di cui all’art. 702-quatercod. proc. civ., ha sottolineato che la soluzione è imposta dall’esigenza di evitare che l’opposizione sia sottratta a qualsiasi termine, sicché è il termine semestrale ex art. 327, co. 1 cod. proc. civ. a sopperire a tale esigenza, ove sia mancata la comunicazione.

4.4. Ne consegue, pertanto, che è rimasta, comunque, accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 c od. proc. civ. dell’opposizione proposto in data 19.12.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il decreto di liquidazione emesso il 27.11.2018 edepositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (annotato «a visto PM»in data 11.12.2018 ), perciò oltre il termine semestrale (con l’aggiunta di quello della sospensione feriale) previsto dal citato art. 327 del codice di rito civile

5. Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.

Nulla a disporre quanto alle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass.

S.U. nn. 5165/2004 e 5079/2005, nonché Cass. n. 3824/2010 e Cass.n. 19711/2015), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Ric. 2022 n. 16978 sez.

S2 -ud. 23-05-2023 - 7 - Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 -i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16978-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] -intimato - nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Procura della Repubblica impugnava il decreto di liquidazione delle spese di giustizia depositato dal giudice monocratico del Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile in data 11.12.2018, con il quale era stato determinato il compenso a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a carico Ric. 2022 n. 16978 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 2 - dell'erario per attività professionale di patrocinio da questi svolta in favore di un cittadino extracomunitario, nell'ambito di un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale ex D.L. 13/17. Sosteneva il P.M. l'esistenza di alcune irregolarità nella gestione delle cause da parte del difensore, nonché la necessità di ridurre il quantum del compenso, stante la serialità dei ricorsi in materia presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Roma, XI Sezione Civile, dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto tardiva. A sostegno della sua decisione, il giudice -richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ritiene valida la comunicazione eseguita in forme equipollenti a quelle previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ. qualora si dimostri la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario -riteneva che l'annotazione «al visto P.M.»apposta sul decreto di liquidazione in data 11.12.2018, benché non certifichi l'effettiva conoscenza dell'atto da parte della Procura in quella specifica data, dimostra tuttavia che nei giorni immediatamente successivi il fascicolo con il decreto di liquidazione è stato materialmente trasmesso all'ufficio affari civili della Procura entrando quindi nella sfera di conoscibilità del destinatario. Sempre secondo il giudice dell’opposizione, si deve ritenere che nel nostro sistema processuale, al pari di quello previsto in ambito sostanziale per gli atti recettizi disciplinati dagli artt. 1334 e 1335 cod. civ., valga il principio della conoscenza legale. D'altra parte, aggiungeva il giudice dell’opposizione, un dato innegabile è che il decreto è stato conosciuto, in quanto è stato impugnato: da questa circostanza deriva che la comunicazione è avvenuta, seppur in forma equipollente, mediante la trasmissione materiale del fascicolo presso l'ufficio affari civilidella Procura a disposizione del P.M. in una data di poco prossima a quella di annotazione telematica ed oltre un anno Ric. 2022 n. 16978 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 3 - prima del deposito del ricorso. Infine, per il principio della vicinanza della fonte di prova incombeva al ricorrente l'onere di provare la conoscenza effettiva del provvedimento per cause non imputabili in una data successiva, e rientrante nei trenta giorni precedenti ricorso. Diversamente opinando -concludeva l’ordinanza - si consentirebbe ad una parte di scegliere unilateralmente il dies a quo per il decorso del termine ex art. 170 D.P.R. 115/02 e 702 - quater cod. proc. civ., sulla base di proprie concrete esigenze organizzative interne. 3. Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Roma, affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente P.M. che non avrebbe mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, mentre le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID non sarebbero in grado di attestare che l’atto era stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, sebbene l’Ufficio di Procura fosse dotato di un indirizzo PEC. 2. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che Ric. 2022 n. 16978 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 4 - alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. Né poteva gravarsi il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità. 3. Rileva il collegio che il ricorso è, innanzitutto, inammissibile per l’inosservanza dell’art. 366,comma 1, n. 3 ) c od. proc. civ. , in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa. Infatti, dopo aver indicato in epigrafe l’ordinanza impugnata, il ricorso fa seguire in via immediata la formulazione dei motivi di ricorso, e ciò non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, nonché delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio. 4. Inogni caso, il ricorso non supera lo scrutinio di cui all’art. 360- bis n. 1 cod. proc. civ., avendo il Tribunale deciso la questione di diritto in modo conforme all’interpretazione di questa Corte, seppur con motivazione in parte da correggere. 4.1. Il Tribunale di Roma ha, infatti, concluso per la tardività dell’opposizione, sul presupposto che, pur essendo stata fornita la dimostrazione della comunicazione del decreto opposto all’Ufficio del Procuratore della Repubblica, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte dal codice di rito, l’opponente non aveva dimostrato che il ricorso fosse stato proposto nei trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, criticano tale conclusione, negando la rilevanza che il giudice dell’opposizione ha assegnato alla trasmissione del fascicolo per il visto del PM. 4.2. Occorre, tuttavia, rilevare quanto segue. A norma dell’art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Ric. 2022 n. 16978 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 5 - Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il Pubblico Ministero), è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. Tale opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 150. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace è competente il presidente del tribunale. L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso –emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato –debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ. Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass.n. 16893 del 2018; Cass. n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass. Sez. Unite 5 ottobre 2022, n. 28975). 4.3. Depone per la generale applicabilità del termine semestrale ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (in assenza di un’espressa esclusione da parte del legislatore) anche la giurisprudenza costituzionale. Infatti, Corte Cost. 297/2008, nel dichiarare l’infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. per lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., ha ritenuto che la norma operi un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di certezza delle Ric. 2022 n. 16978 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 6 - situazioni giuridiche e il diritto di difesa e che la decorrenza dalla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza. In linea di continuità si pone Corte cost.106/2016, cit., che, nell’estendere all’opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di cui all’art. 702-quatercod. proc. civ., ha sottolineato che la soluzione è imposta dall’esigenza di evitare che l’opposizione sia sottratta a qualsiasi termine, sicché è il termine semestrale ex art. 327, co. 1 cod. proc. civ. a sopperire a tale esigenza, ove sia mancata la comunicazione. 4.4. Ne consegue, pertanto, che è rimasta, comunque, accertata l’inammissibilità per tardività ex art. 327 c od. proc. civ. dell’opposizione proposto in data 19.12.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il decreto di liquidazione emesso il 27.11.2018 edepositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (annotato «a visto PM»in data 11.12.2018 ), perciò oltre il termine semestrale (con l’aggiunta di quello della sospensione feriale) previsto dal citato art. 327 del codice di rito civile 5. Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile. Nulla a disporre quanto alle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. S.U. nn. 5165/2004 e 5079/2005, nonché Cass. n. 3824/2010 e Cass.n. 19711/2015), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Ric. 2022 n. 16978 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 7 - Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 -i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero
Decreto Cassazione n. 17930/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris