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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45954/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/06/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro dei 30 marzo 2021, con il quale era stata respinta la sua istanza per la revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria, applicatagli per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe fatto parte, con il ruolo di promotore e organizzatore, dello storico locale di 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 275, comma, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.

La ordinanza impugnata è rimasta silente sulle questioni sollevate con l'appello (trascritte integralmente in calce al ricorso), sostenendo che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 274-bis (rectius 275, comma 4-bis) cod. proc. pen., argomento peraltro non indicato dalla difesa.

Le condizioni di salute del ricorrente sono state invece richiamate dalla difesa quale elemento di novità per rivalutare la ritenuta ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e quindi dimostrare la ridotta pericolosità del ricorrente così da poter accedere al regime domiciliare.

Non è stato spiegato il motivo del diniego di tale misura al ricorrente settantaquattrenne.

La difesa aveva poi allegato le dichiarazioni del collaboratore Iaquinta sempre al fine di consentire l'applicazione del regime cautelare domiciliare (risultando ridimensionato il quadro indiziario).

Il Tribunale ha rigettato tale argomento difensivo non considerando che la portata delle dichiarazioni del Iaquinta (ovvero che il Falcone dallo stesso indicato non era da identificarsi nel ricorrente, ma in altro soggetto) era stata desunta da un atto promanante dalla stessa Procura Distrettuale di Catanzaro.

In tal modo era venuto meno il quadro indiziario a carico del ricorrente (era infatti insufficiente la sola chiamata de relato del Mannolo).

Il ricorrente ha richiamato i principi sull'applicazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Con PEC del 2 novembre 2011 il difensore ha presentato motivi nuovi, con i quali ha ribadito le questioni sollevate con il ricorso principale, allegando i principi in tema di applicazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. (da ultimo, la sentenza della Sesta Sezione penale del 3 novembre 2020, n. 31418) e deducendo l'assenza di motivazione sul punto da parte del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente da rigettare per le ragioni di seguito. illustrate.2.

Quanto al primo punto sollevato con il ricorso (ripreso anche dai motivi nuovi), ovvero la omessa risposta da parte del Tribunale sulla effettiva questione sottoposta all'attenzione del giudice della cautela prima e del giudice dell'appello poi, va osservato che effettivamente la difesa aveva indicato come elemento nuovo che giustificava di superare la valutazione cautelare formatasi sul diniego al ricorrente ultrasettantenne della misura domiciliare, ai sensi dell'art. 275, comma 4 cod. proc. pen., quanto alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, "il grave stato di salute" (documentato da una consulenza di parte) in cui versava il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] elemento, secondo la prospettazione difensiva, era "di per sé, da solo", "dirimente in punto di valutazione o meno dell'eccezionalità del pericolo di recidivanza tale da imporre la sola misura carceraria" (così si legge nell'appello trascritto in calce).

Peraltro, il ricorrente, nel censurare la mancata risposta sul punto, non si è confrontato con quanto il Tribunale ha rilevato in ordine al suo stato di salute, ovvero che dalla relazione sanitaria disposta su richiesta del Tribunale erano emerse "discrete condizioni generali" di salute.

Valutazione che veniva a smentire etttifrét in radice la rilevanza della questione di cui si lamenta la omessa considerazione.

3. Non può essere accolto neppure il secondo motivo di censura, ovvero la viziata valutazione delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la difesa aveva dedotto con l'appello che l'episodio narrato dal collaboratore aveva come protagonista non il ricorrente, classe 47, ma [OSCURATO:PERSONA], classe 76, e ciò sulla base di quanto era emerso da un'informativa di p.g., che avrebbe confermato l'identità della persona che vi aveva partecipato in quella di [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, il Tribunale, con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede, ha evidenziato in primo luogo che il Falcone individuato da Iaquinta era un soggetto "anziano" (e tale non poteva essere [OSCURATO:PERSONA], che aveva soltanto 8 anni di più del dichiarante) e che l'episodio, oggetto dell'informativa di p.g., non poteva coincidere con quello narrato da Iaquinta (tant'è che nel monitoraggio effettuato dalla p.g. non era stato identificato come partecipante il Iaquinta, che invece aveva narrato di avervi preso parte in prima persona).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 18111/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/06/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro dei 30 marzo 2021, con il quale era stata respinta la sua istanza per la revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria, applicatagli per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe fatto parte, con il ruolo di promotore e organizzatore, dello storico locale di 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 275, comma, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. La ordinanza impugnata è rimasta silente sulle questioni sollevate con l'appello (trascritte integralmente in calce al ricorso), sostenendo che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 274-bis (rectius 275, comma 4-bis) cod. proc. pen., argomento peraltro non indicato dalla difesa. Le condizioni di salute del ricorrente sono state invece richiamate dalla difesa quale elemento di novità per rivalutare la ritenuta ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e quindi dimostrare la ridotta pericolosità del ricorrente così da poter accedere al regime domiciliare. Non è stato spiegato il motivo del diniego di tale misura al ricorrente settantaquattrenne. La difesa aveva poi allegato le dichiarazioni del collaboratore Iaquinta sempre al fine di consentire l'applicazione del regime cautelare domiciliare (risultando ridimensionato il quadro indiziario). Il Tribunale ha rigettato tale argomento difensivo non considerando che la portata delle dichiarazioni del Iaquinta (ovvero che il Falcone dallo stesso indicato non era da identificarsi nel ricorrente, ma in altro soggetto) era stata desunta da un atto promanante dalla stessa Procura Distrettuale di Catanzaro. In tal modo era venuto meno il quadro indiziario a carico del ricorrente (era infatti insufficiente la sola chiamata de relato del Mannolo). Il ricorrente ha richiamato i principi sull'applicazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. 3. Con PEC del 2 novembre 2011 il difensore ha presentato motivi nuovi, con i quali ha ribadito le questioni sollevate con il ricorso principale, allegando i principi in tema di applicazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. (da ultimo, la sentenza della Sesta Sezione penale del 3 novembre 2020, n. 31418) e deducendo l'assenza di motivazione sul punto da parte del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente da rigettare per le ragioni di seguito. illustrate.2. Quanto al primo punto sollevato con il ricorso (ripreso anche dai motivi nuovi), ovvero la omessa risposta da parte del Tribunale sulla effettiva questione sottoposta all'attenzione del giudice della cautela prima e del giudice dell'appello poi, va osservato che effettivamente la difesa aveva indicato come elemento nuovo che giustificava di superare la valutazione cautelare formatasi sul diniego al ricorrente ultrasettantenne della misura domiciliare, ai sensi dell'art. 275, comma 4 cod. proc. pen., quanto alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, "il grave stato di salute" (documentato da una consulenza di parte) in cui versava il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] elemento, secondo la prospettazione difensiva, era "di per sé, da solo", "dirimente in punto di valutazione o meno dell'eccezionalità del pericolo di recidivanza tale da imporre la sola misura carceraria" (così si legge nell'appello trascritto in calce). Peraltro, il ricorrente, nel censurare la mancata risposta sul punto, non si è confrontato con quanto il Tribunale ha rilevato in ordine al suo stato di salute, ovvero che dalla relazione sanitaria disposta su richiesta del Tribunale erano emerse "discrete condizioni generali" di salute. Valutazione che veniva a smentire etttifrét in radice la rilevanza della questione di cui si lamenta la omessa considerazione. 3. Non può essere accolto neppure il secondo motivo di censura, ovvero la viziata valutazione delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la difesa aveva dedotto con l'appello che l'episodio narrato dal collaboratore aveva come protagonista non il ricorrente, classe 47, ma [OSCURATO:PERSONA], classe 76, e ciò sulla base di quanto era emerso da un'informativa di p.g., che avrebbe confermato l'identità della persona che vi aveva partecipato in quella di [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, il Tribunale, con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede, ha evidenziato in primo luogo che il Falcone individuato da Iaquinta era un soggetto "anziano" (e tale non poteva essere [OSCURATO:PERSONA], che aveva soltanto 8 anni di più del dichiarante) e che l'episodio, oggetto dell'informativa di p.g., non poteva coincidere con quello narrato da Iaquinta (tant'è che nel monitoraggio effettuato dalla p.g. non era stato identificato come partecipante il Iaquinta, che invece aveva narrato di avervi preso parte in prima persona). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18111/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
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