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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 1972

Cassazione n. 33335/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/06/1972 avverso la sentenza del 03/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, decidendo in seguito all'appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace di Randazzo, che aveva confermato la condanna della ricorrente alla multa di euro quattrocentocinquanta, per avere introdotto sul fondo altrui, con lo scopo di farli pascolare abusivamente, bovini di sua proprietà. cp

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato che, alla base della presenza dell'unico bovino di proprietà della ricorrente sulla proprietà dell'offeso vi sarebbe un contratto di affitto, provato dalla documentazione prodotta.

2.2. Violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato contestato: non vi sarebbe prova che la Lombardo avesse introdotto dolosamente i bovini sul fondo della parte civile; la stessa avrebbe potuto - al più - tenere un comportamento colposo non idoneo ad integrare il reato per cui si procede.

2.3. Entrambi i motivi non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale forniva una motivazione esaustiva su tutti i profili contestati dal ricorrente e precipuamente: (a) veniva rilevato come - nonostante l'ampia produzione documentale - non vi fosse alcuna prova dell'esistenza di un contratto di pascolo vigente al momento dei fatti per cui per cui è processo; anzi da tali documenti emergeva che già nel 2017 la persona offesa oltre a chiedere i canoni insoluti, comunicava la volontà di non voler rinnovare il contratto; (b) veniva inoltre ritenuto che anche la presenza di un solo bovino fosse elemento sufficiente a confermare la responsabilità per il reato contestato (in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Corte di legittimità: Sez. 2, n. 25771 del 26/01/2017, Mondelli, Rv. 270356); (c) infine, con motivazione ineccepibile, il Tribunale riteneva dimostrata la sussistenza del dolo eventuale, avendo la ricorrente accettato il rischio che l'animale abbandonato entrasse sul fondo dove il pascolo non era consentito.

La motivazione della sentenza impugnata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il giorno 9 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/06/1972 avverso la sentenza del 03/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, decidendo in seguito all'appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace di Randazzo, che aveva confermato la condanna della ricorrente alla multa di euro quattrocentocinquanta, per avere introdotto sul fondo altrui, con lo scopo di farli pascolare abusivamente, bovini di sua proprietà. cp 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato che, alla base della presenza dell'unico bovino di proprietà della ricorrente sulla proprietà dell'offeso vi sarebbe un contratto di affitto, provato dalla documentazione prodotta. 2.2. Violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato contestato: non vi sarebbe prova che la Lombardo avesse introdotto dolosamente i bovini sul fondo della parte civile; la stessa avrebbe potuto - al più - tenere un comportamento colposo non idoneo ad integrare il reato per cui si procede. 2.3. Entrambi i motivi non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale forniva una motivazione esaustiva su tutti i profili contestati dal ricorrente e precipuamente: (a) veniva rilevato come - nonostante l'ampia produzione documentale - non vi fosse alcuna prova dell'esistenza di un contratto di pascolo vigente al momento dei fatti per cui per cui è processo; anzi da tali documenti emergeva che già nel 2017 la persona offesa oltre a chiedere i canoni insoluti, comunicava la volontà di non voler rinnovare il contratto; (b) veniva inoltre ritenuto che anche la presenza di un solo bovino fosse elemento sufficiente a confermare la responsabilità per il reato contestato (in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Corte di legittimità: Sez. 2, n. 25771 del 26/01/2017, Mondelli, Rv. 270356); (c) infine, con motivazione ineccepibile, il Tribunale riteneva dimostrata la sussistenza del dolo eventuale, avendo la ricorrente accettato il rischio che l'animale abbandonato entrasse sul fondo dove il pascolo non era consentito. La motivazione della sentenza impugnata non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 9 maggio 202