CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27342/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che CANDEH [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di quella città di condanna del predetto in ordine al concorso nei reati di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, per detenzione illecita di circa gr. 20 di cocaina e all'art. 75 comma 2, d. Igs. n. 159/2011 (violazione prescrizioni inerenti alla misura della sorveglianza speciale alla quale era sottoposto), con la recidiva qualificata (in Palermo il 30/4/2023); rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione sia quanto all'affermazione di responsabilità, che avuto riguardo all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., limitatamente al reato sub 2) della rubrica; ritenuto che il primo motivo è reiterativo di tesi difensiva già formulata al giudice del gravame e da questi disattesa con motivazione che non evidenzia alcun vizio deducibile, avendo la Corte territoriale dato conto degli elementi ai quali ha agganciato la ritenuta disponibilità in capo all'imputato della sostanza stupefacente, essendo così mancato un effettivo confronto con la decisione censurata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e avendo in ogni caso la difesa proposto argomenti intesi a introdurre questioni di puro fatto, non deducibili in sede di legittimità; che, allo stesso modo, la Corte ha motivatamente disatteso la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità, con motivazioni del tutto pertinenti (abitualità della condotta, tale da aver determinato un aggravamento della misura di prevenzione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La P esidente [OSCURATO:PERSONA] te\la erranti ~teg2-C20. 9 e "2° D E POSì A 2 [OSCURATO:PERSONA]