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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31281/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14988-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5694/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava la rendita di un immobile (adibito a palestra ed ubicato nel comune di Napoli in vico Strettoia a Chiaia) con l'attribuzione della categoria D/6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi aventi fine di lucro), a fronte della C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi non aventi fine di lucro) proposta con DOCFA dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli rigettava il ricorso, ritenendo l'accertamento legittimo e insufficiente il supporto probatorio prodotto dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l'appello del contribuente affermando che, i locali destinati ad esercizi sportivi vanno classati in C/4 ove non abbiano scopo di lucro (se non agevolmente trasformabili) e, in assenza di una prova della finalizzazione a scopo di lucro dell'attività esercitata, l'Ufficio aveva infondatamente provveduto al classamento dell'immobile mediante comparazione con immobili analoghi, quando invece avrebbe dovuto procedere, ritenendo che l'immobile rientrasse nella categoria D/6, mediante una stima diretta dell'immobile stesso.

Ric. 2021 n. 14988 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 e dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, in quanto la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che l'Ufficio avesse provveduto a classificare l'unità immobiliare in oggetto in categoria D/6 (quindi categoria speciale) senza procedere alla stima diretta, ossia mediante l'ordinario procedimento previsto per le categorie speciali.

L'unico motivo di impugnazione è fondato.

In linea generale, in base all'art. 1, comma 21, della legge n.208 del 2015, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale (categorie D ed E) è effettuata tramite una stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi connessi.

Infatti, questa Corte ha stabilito che: «In tema di classamento, il metodo di valutazione, per gli immobili della categoria ordinaria, è quello della stima comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe di appartenenza, mentre è soltanto per gli immobili a destinazione speciale, il cui valore risulta dalla sommatoria di più fattori, che è necessaria la stima diretta con sopralluogo» (Cass. n. 5600 del 2017); «in caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l'attribuzione della rendita catastale realizzata Ric. 2021 n. 14988 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -3- in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, con v. in I. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione de/loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale» (Cass. n. 7854 del 2020) Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha erroneamente omesso di considerare quanto riportato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], ossia che l'immobile è stato oggetto di una sentenza, passata in giudicato, della Commissione Tributaria provinciale (n. 19664 del 7 luglio 2015) che gli ha attribuito la categoria D/6 e dunque la classificazione di immobile a destinazione speciale.

Ebbene, per poter stabilire la classificazione degli immobili speciali, è necessario effettuare una stima diretta, che dunque presuppone un sopralluogo da parte dell'Ufficio con la relativa stesura di una scheda tecnica.

Tale circostanza - nella ricostruzione del ricorrente da questo punto vista corretta dal punto di vista dell'autosufficienza - si sarebbe verificata in data 4 luglio 2017 e nella scheda tecnica l'Agenzia delle Entrate ha motivato l'impossibilità di accogliere il classamento proposto dal contribuente: infatti l'Ufficio non ha rilevato alcuna radicale trasformazione dell'immobile tale per cui fosse possibile un mutamento di categoria da D/6 a C/4, come invece richiesto dal contribuente tramite procedura DOCFA.

Pertanto, la Ric. 2021 n. 14988 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -4- richiesta del contribuente era immotivata perché priva di alcun motivo valido a base della modifica proposta con DOCFA.

Di conseguenza, l'Ufficio ha correttamente confermato la categoria D/6 per l'immobile oggetto della controversia.

Per di più, avendo l'Ufficio confermato la categoria D/6, attribuita già in precedenza, e non avendo dunque assegnato una nuova categoria, la stima diretta si sarebbe potuta svolgere anche senza l'ausilio di un nuovo sopralluogo, soprattutto alla luce del fatto che anche dalla documentazione DOCFA prodotta dal contribuente non risultassero modifiche rilevanti.

Infatti, secondo questa Corte: «Il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D deve basarsi, a norma del D.P.R. primo dicembre 1949, n. 1142, e dell'art. 34 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo all'uopo essere utilizzate le risultanze emergenti dalla perizia prodotta dalla parte interessata senza necessità di sopralluogo.

Questo, infatti, a mente dell'art. 11 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, può essere effettuato "salvo successive verifiche con riferimento ad unità già censite aventi medesime caratteristiche", sicché in tale chiave il riferimento alle strutture analoghe ha solo valore rafforzativo e integrativo del metodo legale utilizzato, essendo idoneo a confermare l'adeguatezza della rendita attribuita sulla base della stima diretta» (Cass. n. 7410 del 2005).

Inoltre, quanto al punto della sentenza impugnata relativa all'assenza della prova da parte dell'Ufficio circa la circostanza che la palestra fosse esercitata con finalità di lucro, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che la categoria Ric. 2021 n. 14988 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -5- 2_)) corretta da attribuire fosse quella C/4 alla luce del fatto che la destinazione dell'immobile fosse quella di una palestra da cui però il contribuente non ne avrebbe tratto profitto.

Tale pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] è erronea in quanto la destinazione d'uso concreta di un immobile è irrilevante ai fini della determinazione della categoria catastale.

Infatti, secondo questa Corte, «in tema di classamento, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest'ultimo, dovendo invece essere preso in considerazione il fine di lucro, espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie catastali, da valutarsi sempre in termini oggettivi, in base ad una verifica delle caratteristiche strutturali del bene» (Cass. n. 24078 del 2020; Cass. n. 22103 del 2018; Cass. n. 22166 del 2020; Cass. n. 20026 del 2015).

Soprattutto, poiché la destinazione originaria dell'immobile era D/6 (che presuppone una finalità di lucro), mentre la nuova classificazione proposta tramite DOCFA presuppone che il contribuente eserciti un'attività senza fine di lucro, la dimostrazione di tale circostanza, secondo il principio generale secondo cui spetta all'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, avrebbe dovuto essere offerta da quest'ultimo e non dall'Ufficio, come invece ha implicitamente Ric. 2021 n. 14988 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -6- affermato la sentenza impugnata (su tale principio si vedano, fra le altre, Cass. n. 28556 del 2019, secondo cui «con riferimento ai fabbricati non iscritti in catasto, il riconoscimento dell'esenzione in questione dipenderà dall'accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l'onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti (Cass., SU, n. 18565 del 21 agosto 2009; Cass., Sez. 5, n. 7930 del 20 aprile 2016; le fondazioni bancarie, quali enti di gestione della quota maggioritaria del capitale delle aziende di credito conferite in apposite società per azioni ai sensi del d.lgs. n. 356 del 1990, non possono essere assimilate agli enti ed istituti aventi finalità generali di assistenza, beneficenza, istruzione e cultura, ai quali l'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 riconosce il beneficio della riduzione a metà dell'aliquota sull'IRPEG.

L'esistenza, in capo a tali fondazioni, di una presunzione di esercizio di impresa bancaria comporta, infatti, che esse, ove intendano beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 6 cit., devono fornire la prova, in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2697 c.c., di aver svolto, in via esclusiva o prevalente, un'attività di promozione sociale e culturale senza fini di lucro, in luogo di quella, prevista dal legislatore, di controllo e governo delle partecipazioni bancarie: Cass. n. 7882 del 2016)».

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Ric. 2021 n. 14988 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -7- P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14988-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5694/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava la rendita di un immobile (adibito a palestra ed ubicato nel comune di Napoli in vico Strettoia a Chiaia) con l'attribuzione della categoria D/6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi aventi fine di lucro), a fronte della C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi non aventi fine di lucro) proposta con DOCFA dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli rigettava il ricorso, ritenendo l'accertamento legittimo e insufficiente il supporto probatorio prodotto dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l'appello del contribuente affermando che, i locali destinati ad esercizi sportivi vanno classati in C/4 ove non abbiano scopo di lucro (se non agevolmente trasformabili) e, in assenza di una prova della finalizzazione a scopo di lucro dell'attività esercitata, l'Ufficio aveva infondatamente provveduto al classamento dell'immobile mediante comparazione con immobili analoghi, quando invece avrebbe dovuto procedere, ritenendo che l'immobile rientrasse nella categoria D/6, mediante una stima diretta dell'immobile stesso. Ric. 2021 n. 14988 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 e dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, in quanto la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che l'Ufficio avesse provveduto a classificare l'unità immobiliare in oggetto in categoria D/6 (quindi categoria speciale) senza procedere alla stima diretta, ossia mediante l'ordinario procedimento previsto per le categorie speciali. L'unico motivo di impugnazione è fondato. In linea generale, in base all'art. 1, comma 21, della legge n.208 del 2015, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale (categorie D ed E) è effettuata tramite una stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi connessi. Infatti, questa Corte ha stabilito che: «In tema di classamento, il metodo di valutazione, per gli immobili della categoria ordinaria, è quello della stima comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe di appartenenza, mentre è soltanto per gli immobili a destinazione speciale, il cui valore risulta dalla sommatoria di più fattori, che è necessaria la stima diretta con sopralluogo» (Cass. n. 5600 del 2017); «in caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l'attribuzione della rendita catastale realizzata Ric. 2021 n. 14988 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939, con v. in I. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione de/loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale» (Cass. n. 7854 del 2020) Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha erroneamente omesso di considerare quanto riportato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], ossia che l'immobile è stato oggetto di una sentenza, passata in giudicato, della Commissione Tributaria provinciale (n. 19664 del 7 luglio 2015) che gli ha attribuito la categoria D/6 e dunque la classificazione di immobile a destinazione speciale. Ebbene, per poter stabilire la classificazione degli immobili speciali, è necessario effettuare una stima diretta, che dunque presuppone un sopralluogo da parte dell'Ufficio con la relativa stesura di una scheda tecnica. Tale circostanza - nella ricostruzione del ricorrente da questo punto vista corretta dal punto di vista dell'autosufficienza - si sarebbe verificata in data 4 luglio 2017 e nella scheda tecnica l'Agenzia delle Entrate ha motivato l'impossibilità di accogliere il classamento proposto dal contribuente: infatti l'Ufficio non ha rilevato alcuna radicale trasformazione dell'immobile tale per cui fosse possibile un mutamento di categoria da D/6 a C/4, come invece richiesto dal contribuente tramite procedura DOCFA. Pertanto, la Ric. 2021 n. 14988 sez. MT - ud. 28-09-2022 -4- richiesta del contribuente era immotivata perché priva di alcun motivo valido a base della modifica proposta con DOCFA. Di conseguenza, l'Ufficio ha correttamente confermato la categoria D/6 per l'immobile oggetto della controversia. Per di più, avendo l'Ufficio confermato la categoria D/6, attribuita già in precedenza, e non avendo dunque assegnato una nuova categoria, la stima diretta si sarebbe potuta svolgere anche senza l'ausilio di un nuovo sopralluogo, soprattutto alla luce del fatto che anche dalla documentazione DOCFA prodotta dal contribuente non risultassero modifiche rilevanti. Infatti, secondo questa Corte: «Il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D deve basarsi, a norma del D.P.R. primo dicembre 1949, n. 1142, e dell'art. 34 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo all'uopo essere utilizzate le risultanze emergenti dalla perizia prodotta dalla parte interessata senza necessità di sopralluogo. Questo, infatti, a mente dell'art. 11 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, può essere effettuato "salvo successive verifiche con riferimento ad unità già censite aventi medesime caratteristiche", sicché in tale chiave il riferimento alle strutture analoghe ha solo valore rafforzativo e integrativo del metodo legale utilizzato, essendo idoneo a confermare l'adeguatezza della rendita attribuita sulla base della stima diretta» (Cass. n. 7410 del 2005). Inoltre, quanto al punto della sentenza impugnata relativa all'assenza della prova da parte dell'Ufficio circa la circostanza che la palestra fosse esercitata con finalità di lucro, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che la categoria Ric. 2021 n. 14988 sez. MT - ud. 28-09-2022 -5- 2_)) corretta da attribuire fosse quella C/4 alla luce del fatto che la destinazione dell'immobile fosse quella di una palestra da cui però il contribuente non ne avrebbe tratto profitto. Tale pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] è erronea in quanto la destinazione d'uso concreta di un immobile è irrilevante ai fini della determinazione della categoria catastale. Infatti, secondo questa Corte, «in tema di classamento, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua "destinazione ordinaria", poiché l'idoneità dell'immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest'ultimo, dovendo invece essere preso in considerazione il fine di lucro, espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie catastali, da valutarsi sempre in termini oggettivi, in base ad una verifica delle caratteristiche strutturali del bene» (Cass. n. 24078 del 2020; Cass. n. 22103 del 2018; Cass. n. 22166 del 2020; Cass. n. 20026 del 2015). Soprattutto, poiché la destinazione originaria dell'immobile era D/6 (che presuppone una finalità di lucro), mentre la nuova classificazione proposta tramite DOCFA presuppone che il contribuente eserciti un'attività senza fine di lucro, la dimostrazione di tale circostanza, secondo il principio generale secondo cui spetta all'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, avrebbe dovuto essere offerta da quest'ultimo e non dall'Ufficio, come invece ha implicitamente Ric. 2021 n. 14988 sez. MT - ud. 28-09-2022 -6- affermato la sentenza impugnata (su tale principio si vedano, fra le altre, Cass. n. 28556 del 2019, secondo cui «con riferimento ai fabbricati non iscritti in catasto, il riconoscimento dell'esenzione in questione dipenderà dall'accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l'onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti (Cass., SU, n. 18565 del 21 agosto 2009; Cass., Sez. 5, n. 7930 del 20 aprile 2016; le fondazioni bancarie, quali enti di gestione della quota maggioritaria del capitale delle aziende di credito conferite in apposite società per azioni ai sensi del d.lgs. n. 356 del 1990, non possono essere assimilate agli enti ed istituti aventi finalità generali di assistenza, beneficenza, istruzione e cultura, ai quali l'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 riconosce il beneficio della riduzione a metà dell'aliquota sull'IRPEG. L'esistenza, in capo a tali fondazioni, di una presunzione di esercizio di impresa bancaria comporta, infatti, che esse, ove intendano beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 6 cit., devono fornire la prova, in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2697 c.c., di aver svolto, in via esclusiva o prevalente, un'attività di promozione sociale e culturale senza fini di lucro, in luogo di quella, prevista dal legislatore, di controllo e governo delle partecipazioni bancarie: Cass. n. 7882 del 2016)». Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Ric. 2021 n. 14988 sez. MT - ud. 28-09-2022 -7- P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a
Sentenza Cassazione n. 31281/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris