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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 25629/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta della sospensione condizionale della pena e/o dei benefici di legge, è inammissibile, avendo la Corte di merito rilevato che l'imputato ha già beneficiato, per un verso, della sospensione condizionale per due volte, sicché essa, per espresso dettato normativo, non è reiterabile per la terza volta, e, per altro verso, della non menzione in un'occasione, dopo la quale egli ha riportato un'ulteriore condanna, elemento, questo, evidentemente valutato negativamente ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; vista la memoria redatta dal difensore, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta della sospensione condizionale della pena e/o dei benefici di legge, è inammissibile, avendo la Corte di merito rilevato che l'imputato ha già beneficiato, per un verso, della sospensione condizionale per due volte, sicché essa, per espresso dettato normativo, non è reiterabile per la terza volta, e, per altro verso, della non menzione in un'occasione, dopo la quale egli ha riportato un'ulteriore condanna, elemento, questo, evidentemente valutato negativamente ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; vista la memoria redatta dal difensore, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 25629/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris