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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 43553/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/4/2023 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata pronunciata sentenza assolutoria in primo grado, appellata dalla sola parte civile, l'odierna ricorrente ha chiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il rilascio di certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con riferimento all'accertamento penale, restando impregiudicata la prosecuzione del giudizio in appello per i soli effetti civili.

2. Con il decreto impugnato, il Tribunale rigettava la richiesta, ritenendo che il passaggio in giudicato, anche in relazione agli effetti penali, fosse differita al momento della definizione del giudizio di appello.

3. Ritenuto che tale provvedimento è insuscettibile di impugnazione con ricorso in cassazione, stante il principio di tipicità delle impugnazioni, salvo restando che l'intervenuta formazione del giudicato parziale sulla responsabilità penale doveva essere attestata dalla cancelleria, non essendo, invece, previsto un apposito provvedimento del giudice che ha emesso la sentenza di primo grado non impugnata ai fini della responsabilità penale.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Non deve procedersi, invece, alla condanna al pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende, dovendosi ritenere che la motivazione addotta dal Tribunale nel provvedimento impugnato esclude profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4 ottobre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/4/2023 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata pronunciata sentenza assolutoria in primo grado, appellata dalla sola parte civile, l'odierna ricorrente ha chiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il rilascio di certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con riferimento all'accertamento penale, restando impregiudicata la prosecuzione del giudizio in appello per i soli effetti civili. 2. Con il decreto impugnato, il Tribunale rigettava la richiesta, ritenendo che il passaggio in giudicato, anche in relazione agli effetti penali, fosse differita al momento della definizione del giudizio di appello. 3. Ritenuto che tale provvedimento è insuscettibile di impugnazione con ricorso in cassazione, stante il principio di tipicità delle impugnazioni, salvo restando che l'intervenuta formazione del giudicato parziale sulla responsabilità penale doveva essere attestata dalla cancelleria, non essendo, invece, previsto un apposito provvedimento del giudice che ha emesso la sentenza di primo grado non impugnata ai fini della responsabilità penale. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non deve procedersi, invece, alla condanna al pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende, dovendosi ritenere che la motivazione addotta dal Tribunale nel provvedimento impugnato esclude profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 ottobre 2023 Il
Decreto Cassazione n. 43553/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris