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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34780/2026

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orte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso lasentenza del 20 ottobre 2025, con la quale la Corte d’appello di Milano haconfermato – rideterminando la pena in diminuzione – la sentenza di primogrado, con cui l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 10,comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, convertito dalla legge n. 48 del 2017, perché,nonostante il divieto di accesso ad alcune aree di parcheggio emesso dalquestore, veniva trovato in tali aree a svolgere l'attività di parcheggiatoreabusivo;che, con unico motivo di doglianza, l’imputato lamenta la violazione degliartt. 9 e 10 del d.l. n. 14 del 2017, su rilievo che la Corte territoriale ha ritenutoche il requisito del pericolo per la sicurezza sia richiesto solo ai fini dell’emissionedel provvedimento da parte del Questore e non anche nel caso di violazione deldivieto di accesso da questo imposto;che, ad avviso della difesa, la sentenza avrebbe dovuto indicare le ragionispecifiche e peculiari per cui la condotta è da considerare in concreto pericolosaper la sicurezza pubblica, mentre è legittima la disapplicazione da parte delgiudice del provvedimento amministrativo motivato soltanto sulla base dicongetture o meri sospetti;non si sarebbe considerato, inoltre, che, trattandosi di soggetto a bassascolarizzazione, l’imputato non aveva compreso le prescrizioni impartite dalquestore né le conseguenze penali derivanti dalla loro inosservanza.Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede dilegittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, comunque,manifestamente infondato;che, in particolare, l’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017 costruisce unafattispecie a struttura bifasica, nella quale va distinto il momento genetico dellamisura da quello, successivo, della sua violazione;che il legislatore subordina espressamente l’esercizio del potere del Questorealla sussistenza di un pericolo per la sicurezza nella fase di adozione del divieto;requisito che svolge la funzione di garanzia di delimitare l’ambito applicativo diuna misura che incide sulla libertà costituzionale di circolazione;che la fase della violazione del divieto, che integra la contravvenzioneprevista dallo stesso art. 10, comma 2, è concettualmente autonoma, perchénon richiede il pericolo per la sicurezza come elemento costitutivo dellafattispecie penale; con la conseguenza che tale pericolo non deve esserenuovamente accertato in concreto;che, infatti, su un piano logico, è sufficiente che la valutazione di pericolositàsia già stata compiuta a monte, al momento dell’adozione del provvedimentoamministrativo, cristallizzandosi nel contenuto precettivo del divieto;che, dunque, la contravvenzione si perfeziona con la mera inosservanza deldivieto di accesso, essendo sufficiente il semplice ingresso nell’area interdetta,anche temporaneo, senza che assuma rilevanza l’assenza di comportamentiviolenti o ulteriormente pericolosi al momento della violazione;che l’illecito ha, infatti, natura formale, non potendosi sovrapporre il pianodella misura preventiva a quello della sanzione penale;che – quanto al caso di specie – l’eventuale insussistenza del pericolo per lasicurezza avrebbe potuto essere utilmente dedotta dalla difesa solo contro ilprovvedimento originario, da impugnarsi davanti al giudice amministrativo, oprospettandone l’illegittimità, quale presupposto della contestazione penale;che una tale prospettazione non è stata compiutamente effettuata nelricorso, in cui la difesa si limita generiche asserzioni circa la mancanza delpericolo e circa la non comprensione da parte dell’imputato del contenutodell’atto del Questore.Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso lasentenza del 20 ottobre 2025, con la quale la Corte d’appello di Milano haconfermato – rideterminando la pena in diminuzione – la sentenza di primogrado, con cui l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 10,comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, convertito dalla legge n. 48 del 2017, perché,nonostante il divieto di accesso ad alcune aree di parcheggio emesso dalquestore, veniva trovato in tali aree a svolgere l'attività di parcheggiatoreabusivo;che, con unico motivo di doglianza, l’imputato lamenta la violazione degliartt. 9 e 10 del d.l. n. 14 del 2017, su rilievo che la Corte territoriale ha ritenutoche il requisito del pericolo per la sicurezza sia richiesto solo ai fini dell’emissionedel provvedimento da parte del Questore e non anche nel caso di violazione deldivieto di accesso da questo imposto;che, ad avviso della difesa, la sentenza avrebbe dovuto indicare le ragionispecifiche e peculiari per cui la condotta è da considerare in concreto pericolosaper la sicurezza pubblica, mentre è legittima la disapplicazione da parte delgiudice del provvedimento amministrativo motivato soltanto sulla base dicongetture o meri sospetti;non si sarebbe considerato, inoltre, che, trattandosi di soggetto a bassascolarizzazione, l’imputato non aveva compreso le prescrizioni impartite dalquestore né le conseguenze penali derivanti dalla loro inosservanza.Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede dilegittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, comunque,manifestamente infondato;che, in particolare, l’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017 costruisce unafattispecie a struttura bifasica, nella quale va distinto il momento genetico dellamisura da quello, successivo, della sua violazione;che il legislatore subordina espressamente l’esercizio del potere del Questorealla sussistenza di un pericolo per la sicurezza nella fase di adozione del divieto;requisito che svolge la funzione di garanzia di delimitare l’ambito applicativo diuna misura che incide sulla libertà costituzionale di circolazione;che la fase della violazione del divieto, che integra la contravvenzioneprevista dallo stesso art. 10, comma 2, è concettualmente autonoma, perchénon richiede il pericolo per la sicurezza come elemento costitutivo dellafattispecie penale; con la conseguenza che tale pericolo non deve esserenuovamente accertato in concreto;che, infatti, su un piano logico, è sufficiente che la valutazione di pericolositàsia già stata compiuta a monte, al momento dell’adozione del provvedimentoamministrativo, cristallizzandosi nel contenuto precettivo del divieto;che, dunque, la contravvenzione si perfeziona con la mera inosservanza deldivieto di accesso, essendo sufficiente il semplice ingresso nell’area interdetta,anche temporaneo, senza che assuma rilevanza l’assenza di comportamentiviolenti o ulteriormente pericolosi al momento della violazione;che l’illecito ha, infatti, natura formale, non potendosi sovrapporre il pianodella misura preventiva a quello della sanzione penale;che – quanto al caso di specie – l’eventuale insussistenza del pericolo per lasicurezza avrebbe potuto essere utilmente dedotta dalla difesa solo contro ilprovvedimento originario, da impugnarsi davanti al giudice amministrativo, oprospettandone l’illegittimità, quale presupposto della contestazione penale;che una tale prospettazione non è stata compiutamente effettuata nelricorso, in cui la difesa si limita generiche asserzioni circa la mancanza delpericolo e circa la non comprensione da parte dell’imputato del contenutodell’atto del Questore.Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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