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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 07637/2026

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la seguente ORDINANZA relativa alla sentenza del 08/04/2025 della Quinta Sezione penale della CORTE DI CASSAZIONEnel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11 febbraio 2026 la Corte di appello di Venezia ha chiesto alla Corte di cassazione di procedere, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., a specificare se il reato di cui al capo H1 ascritto a [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Corte di appello di Venezia aveva emesso, con sentenza in data 10 ottobre 2022, pronuncia di condanna a suo carico, dovesse intendersi compreso tra i reati per i quali era stato disposto l'annullamento con rinvio disposto con sentenza n. 27569/2025 emessa dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione in data 8 aprile 2025 (R.G.N. 22690/2023).

2. Dall'ordinanza della Corte territoriale è emerso che la sentenza n. 27569/2025 della Quinta Sezione penale contiene un errore materiale laddove, nel dispositivo e, di riflesso, anche in parte motiva, essa ha omesso di indicare, tra i reati interessati dalla pronuncia rescindente in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], anche quello di cui al capo H1 della rubrica.

Detta omissione si ricava chiaramente dalla parte della sentenza n. 27569/2025 in cui, nell'esporre gli esiti del processo di merito, è stato riportato, a pag. 5, che [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, è stato condannato, con la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 20 ottobre 2022, anche per il delitto contestato al capo Hl; delitto che, peraltro, era stato indicato come violazione più grave nella predetta sentenza, la quale aveva riconosciuto l'esistenza del vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo H1 e quelli di cui ai capi Al, B1 (limitatamente alla sola ipotesi di cui all'art. 2638, secondo comma, cod. civ.), Cl, D1, El, F1, G1, M1 (limitatamente alla sola ipotesi di cui all'art. 2638, secondo comma, cod. civ.).

3. Pertanto, trattandosi di mero errore materiale, deve procedersi alla correzione del dispositivo e della motivazione della sentenza disponendo l'inserimento del riferimento al delitto di cui al capo H1 sia in dispositivo, sia nelle pagine 128 e 132 della motivazione, stabilendo che dopo «Gl,» e prima di «Mi,» debba leggersi «H1,». [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al procedimento r.g. n. 22690/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché nella sentenza n. 27569/25, nel Y--- senso che laddove nel dispositivo letto in udienza leggesi "annulla la sentenza impugnata quanto a [OSCURATO:PERSONA] per i residui reati di cui ai capi El (fatto del 15.3.2014), F1, G1, Ml", leggasi "annulla la sentenza impugnata quanto a [OSCURATO:PERSONA] per i residui reati di cui ai capi El (fatto del 15.3.2014), Fl, G1, H1, Ml" e nella motivazione della sentenza alla pg. 128, rigo 12, e alla pag. 132, rigo 29, laddove leggesi "G1, Ml", leggasi "G1, H1, Ml".

Manda alla cancelleria per le relative anno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA relativa alla sentenza del 08/04/2025 della Quinta Sezione penale della CORTE DI CASSAZIONEnel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 febbraio 2026 la Corte di appello di Venezia ha chiesto alla Corte di cassazione di procedere, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., a specificare se il reato di cui al capo H1 ascritto a [OSCURATO:PERSONA], per il quale la Corte di appello di Venezia aveva emesso, con sentenza in data 10 ottobre 2022, pronuncia di condanna a suo carico, dovesse intendersi compreso tra i reati per i quali era stato disposto l'annullamento con rinvio disposto con sentenza n. 27569/2025 emessa dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione in data 8 aprile 2025 (R.G.N. 22690/2023). 2. Dall'ordinanza della Corte territoriale è emerso che la sentenza n. 27569/2025 della Quinta Sezione penale contiene un errore materiale laddove, nel dispositivo e, di riflesso, anche in parte motiva, essa ha omesso di indicare, tra i reati interessati dalla pronuncia rescindente in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], anche quello di cui al capo H1 della rubrica. Detta omissione si ricava chiaramente dalla parte della sentenza n. 27569/2025 in cui, nell'esporre gli esiti del processo di merito, è stato riportato, a pag. 5, che [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, è stato condannato, con la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 20 ottobre 2022, anche per il delitto contestato al capo Hl; delitto che, peraltro, era stato indicato come violazione più grave nella predetta sentenza, la quale aveva riconosciuto l'esistenza del vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo H1 e quelli di cui ai capi Al, B1 (limitatamente alla sola ipotesi di cui all'art. 2638, secondo comma, cod. civ.), Cl, D1, El, F1, G1, M1 (limitatamente alla sola ipotesi di cui all'art. 2638, secondo comma, cod. civ.). 3. Pertanto, trattandosi di mero errore materiale, deve procedersi alla correzione del dispositivo e della motivazione della sentenza disponendo l'inserimento del riferimento al delitto di cui al capo H1 sia in dispositivo, sia nelle pagine 128 e 132 della motivazione, stabilendo che dopo «Gl,» e prima di «Mi,» debba leggersi «H1,». [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al procedimento r.g. n. 22690/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché nella sentenza n. 27569/25, nel Y--- senso che laddove nel dispositivo letto in udienza leggesi "annulla la sentenza impugnata quanto a [OSCURATO:PERSONA] per i residui reati di cui ai capi El (fatto del 15.3.2014), F1, G1, Ml", leggasi "annulla la sentenza impugnata quanto a [OSCURATO:PERSONA] per i residui reati di cui ai capi El (fatto del 15.3.2014), Fl, G1, H1, Ml" e nella motivazione della sentenza alla pg. 128, rigo 12, e alla pag. 132, rigo 29, laddove leggesi "G1, Ml", leggasi "G1, H1, Ml". Manda alla cancelleria per le relative anno