CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 23445/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXX, tramite difensore di fiducia abilitato, haproposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe del Tribunale di sorveglianzadi Palermo (n. 5245/2025 SIUS) che ha rigettato le domande di affidamento in prova alservizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate dal condannato, in espiazione pena inordine al delitto di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen.Che a base del rigetto il Tribunale, dopo aver dato conto dell’osservazione psicologicadel 6/2/2026, pur dando atto del positivo andamento del percorso intramurario, ha motivatoin ordine alla gravità dei fatti e del carico pendente per analogo reato (art. 572 cod. pen.),con condanna, e alla ritenuta necessità di ulteriore approfondimento e consolidamento dellarevisione critica e delle criticità psico-relazionali (trattandosi di soggetto ritenuto, in sentenza,affetto da vizio parziale di mente e al contempo pericoloso in senso psichiatrico), di talché haescluso la sussistenza dei presupposti per formulare la doppia prognosi di cui all’art. 47 ord.pen. e della stessa detenzione domiciliare, tenuto conto che anche i genitori e i fratelliconviventi sono persone offese dal reato;Che il ricorso - col quale si deducono: 1) violazione di legge in relazione all’art. 47 ord.pen. e 678 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per illogicità e contradditorietà, per avere ilTribunale opposto un diniego su elementi generici e astratti; 2) violazione di legge inrelazione all’art. 47 e 47-ter ord. pen. e dell’art. 27 Cost. per erronea applicazione delprincipio di gradualità e travisamento della funzione rieducativa della pena - è stato propostoper motivinon consentiti in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto difatto (con riferimento ad entrambi i motivi) e riproduttivo e reiterativo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immuni dai lamentativizi logico-giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delleargomentazioni a base della ordinanza impugnata e, al contempo,per motivi manifestamenteinfondati, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità nonemergenti dal testo del provvedimento impugnato;che il Tribunale, ad onta dei rilievi difensivi, ha rettamente applicato il principio digradualità di fruizione dei benefici penitenziari;che con riguardo al secondo motivo di ricorso va altresì ribadito che non è consentito ilmotivo che deduca la violazione di norme della Costituzione (Sez. U, n. 29541 del16/7/2020, Filardo, non mass. sul punto, in motiv. § 16.1.1.; conf. Sez. 2, n. 12623 del13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, DiVincenzo, Rv. 261551-01), giacché l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, nonprevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento diquestione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta;Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure non consentite,reiterative e fattuali, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), con oscuramento dei dati delricorrente avuto riguardo al titolo di reato in espiazione, P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.