CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 26849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; onas lette/~tite le conclusioni del G UW ma._ 5. • Vií‘ \r1\ I Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], detenuto con termine finale di espiazione al 19 dicembre 2022, di concessione della misura della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto da plurime condanne, la più grave per un tentativo di omicidio con gravi conseguenze per la vittima, rimasta paraplegica, e determinato da futili motivi per essere l'autore del fatto in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol e droghe. Seppure abbia compiuto un percorso di rivisitazione critica, [OSCURATO:PERSONA] non ha intrapreso alcuna iniziativa risarcitoria in favore della vittima, adducendo la mancanza dei necessari mezzi economici. In ragione della correttezza del comportamento intramurario fu ammesso anni addietro al lavoro all'esterno, ma nel luglio 2020 il percorso trattamentale fu bruscamente interrotto in ragione del fatto che aggredì con violenza un compagno di detenzione e riportò la massima sanzione disciplinare della esclusione dalle attività in comune per giorni quindici. Sempre a causa di questo episodio violento è stata successivamente rigettata una richiesta di permesso premio e l'istanza di liberazione anticipata per il periodo interessato. Ripreso il percorso intramurario, il condannato ha tenuto regolare condotta, tanto che la Direzione del carcere ha espresso parere favorevole alla concessione della misura alternativa ora richiesta. Nel tempo [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato continue e pressanti richieste di concessione di detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199 del 2010 in modo irragionevole e ha proposto innumerevoli richieste di permessi premio e di altre misure alternative, tradendo così immaturità personale e la concentrazione di attenzione solo su stesso e il suo nucleo familiare. Occorre allora sperimentare la condotta del richiedente in via graduale, eventualmente esaminando una nuova richiesta di permesso premio, considerata la sua elevata pericolosità sociale e la ricaduta in un comportamento aggressivo e violento, avuta nel luglio del 2020. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice non si è confrontato con gli elementi in atti e ha formulato il giudizio prognostico negativo sulla base di una inadeguata valutazione della personalità del ricorrente, disattendendo il principio giurisprudenziale della necessaria valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato. Il Tribunale non avrebbe dovuto basare il giudizio unicamente sulla considerazione della natura e della gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena e avrebbe dovuto tener conto dell'attualità della relazione della Direzione dell'Istituto. Il vero è che il ricorrente non è soggetto socialmente pericoloso perché ha compiuto notevoli progressi trattamentali, e non ha provveduto a risarcire la vittima, peraltro già ristorata dall'intervento dell'Inail, soltanto in ragione della impossibilità di reperire i necessari mezzi finanziari. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha prodotto alcuni precedenti di legittimità in ordine ai presupposti richiesti per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Non è fondato il rilievo difensivo secondo cui il Tribunale avrebbe preso in considerazione soltanto l'aspetto della gravità dei reati commessi, trascurando una considerazione complessiva dei comportamenti tenuti, anche successivamente, dall'interessato. Il Tribunale, invero, ha esaminato, con apprezzamenti adeguatamente motivati e che pertanto, in quanto espressivi di valutazioni del merito della vicenda, si sottraggono a censure di legittimità, sia la gravità dei fatti per i quali è intervenuta condanna, sia i comportamenti successivi alla condanna, caratterizzati non soltanto da una regolare condotta intramuraria ma anche da un significativo episodio di violenta aggressione ai danni di un compagno di detenzione. Su questa base ampia di dati rilevanti, che non ha ignorato il comportamento intramurario per la gran parte rispettoso delle regole della vita detentiva, il Tribunale ha fatto opportuno richiamo al principio di progressività trattamentale, che non è stato per nulla invocato irragionevolmente. 3. La deduzione di ricorso relativamente alla ritenuta assenza di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] si risolve, alla luce di quanto appena argomentato, in un apprezzamento di merito e quindi in una sostanziale rivalutazione dei dati presi in esame dal Tribunale, improponibile nella sede di legittimità.4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp