CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 25 settembre 2020, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado per il reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui faceva riferimento alla testimonianza definita "titubante" dal giudice di primo grado, che era stata erroneamente assunta quale fonte di prova a sostegno delle dichiarazioni della persona offesa; quanto alla attendibilità delle dichiarazioni della stessa, il semplice referto medico depositato non rappresentava un nesso di causalità tra la condotta e la presunta lesione e quindi non assurgeva ad elemento di prova a carico del ricorrente. 1.2 Il difensore impugna la sentenza della Corte di appello anche relativamente al profilo della condanna alle spese processuali e ad ogni conseguente statuizione, anche in sede civile, di restituzione nonché di risarcimento del danno, visto che i fatti erano stati ricostruiti unilateralmente solo sulla base del narrato della persona offesa; osserva inoltre che, in funzione dell'art. 49 cod.pen., non sono punibili tutti quei reati i quali, in relazione alla condotta, siano solo apparentemente consumati e quindi astrattamente aderenti al tipo, ma in realtà siano totalmente deficitari di lesività secondo una valutazione effettata ex post: è il giudice procedente che è tenuto ad evidenziare quale sia il bene giuridico leso, cosa che nel caso di specie non era stata assolutamente rilevata già dal capo di imputazione, che risultava deficitario di qualsiasi indicazione sia per quanto riguardava la condotta posta in essere, sia per quanto atteneva al danno subìto dalla persona offesa, trattandosi di lesioni lievi, per il quale era invocabile la disposizione di cui all'art. 131 bis cod.pen., letta anche in combinato disposto con gli artt. 133-133 bis cod.pen. per l'assoluzione dell'imputato. Il difensore osserva come la Corte Costituzionale avesse ripristinato la discrezionalità giudiziale nella concessione delle attenuanti generiche nella misura in cui aveva statuito che l'art. 62 bis cod.pen. era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui inibiva al giudice di considerare, ai fini della concessione del beneficio, al recidivo reiterato condannato per determinati reati, il parametro della condotta successiva al reato. 1.3 Il difensore lamenta che la sentenza impugnata era carente di motivazione nel momento in cui dichiarava la sussistenza del reato di rapina di 3 cui al capo a), in quanto non sussistevano gli elementi costitutivi del reato, atteso che non erano emersi elementi combinanti ed essenziali di incriminazione, anzi, era stata negata anche dalla parte offesa la cd. "vis compulsiva" capace di ingenerare nella vittima una sottomissione alla violenza del reo: in particolare, il teste Spina aveva dichiarato che la vittima aveva dimostrato una elevata reattività, così nascendo una colluttazione di durata elevata con l'aggressore; non vi era poi stato un vaglio di accertamento per dedurre il nesso causale della lesione per vedere, tramite una consulenza medico-legale se le stesse derivassero dal presunto aggressore, oppure dalla colluttazione che era nata tra i due soggetti, in modo da escludere il dolo specifico ed il dolo eventuale, con conseguente riqualificazione del fatto reato in altra eventuale ipotesi di reato, rispetto al reato di rapina; il difensore rileva inoltre che dalla scarsa istruttoria espletata non era emersa nessuna prova sul concorso contestato all'imputato in relazione all'art. 110 cod.pen., visto che né la persona offesa, né il teste Spina avevano riferito della presenza di terzi; vi era carenza di unitarietà tra l'azione di sottrazione della cosa e la violenza, per cui non poteva trattarsi di rapina, tanto più che l'imputato era stato assolto dal reato relativo all'arma, per cui veniva a mancare il presupposto di cui al capo a) dell'imputazione sia in relazione al comma 1 che al comma 3, e quindi l'aggravante non poteva essere contestata e dovevano essere applicate le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al primo motivo di ricorso evidenziando nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che la persona offesa ~trii [OSCURATO:PERSONA] aveva subito riconosciuto il rapinatore come una persona che lui conosceva come [OSCURATO:PERSONA] (nome di battesimo dell'imputato), riconoscendolo poi sia in sede di indagini che in dibattimento nella foto n.6 del fascicolo fotografico che gli era stato mostrato; la Corte di appello ha rilevato come le dichiarazioni della persona offesa siano state correttamente ritenute credibili ed attendibili dal giudice di primo grado, non essendo emersa alcuna contraddittorietà o intento ritorsivo, e riscontrate sia da quanto affermato dal teste Spina -che ha confermato l'aggressione subita dalla persona offesa da parte di un cittadino polacco (l'imputato è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA])- e dal carabiniere Palmieri, che dal referto medico in atti. Si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). 1.2 Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, premesso che relativamente al reato di lesioni è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione e che la Corte di appello ha motivato sul perché l'imputato non potesse essere assolto (pag.3 e 4), e che l'ipotesi di un reato commesso in concorso era stato già escluso dal giudice di primo grado, posto che unico soggetto a porre in essere l'azione delittuosa era stato l'imputato, gli stessi sono in parte relativi ad orientamenti giurisprudenziali che non sono poi collegati al caso concreto, ed in parte si traducono in inammissibili censure sul merito della vicenda, affermando che il fatto che sarebbe stata ingaggiata una colluttazione tra imputato e persona offesa e la modesta gravità delle lesioni dovrebbero escludere il reato di rapina, quando invece le sentenze di merito evidenziano che sussistono tutti í requisiti del reato contestato (impossessamento di una somma di denaro ottenuta con violenza esercitata direttamente sulla vittima e coscienza e volontà dell'imputato di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno). 1.3 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato le concrete modalità del fatto posto in essere con violenza, senza apparente motivo e in luogo pubblico; a fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha elencato alcun elemento in base al quale sarebbe meritevolde del beneficio, limitandosi ad elencare la giurisprudenza intervenuta sull'art. 62 bis cod.pen., con conseguente inammissibilità del motivo. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così