CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 07503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22025/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Oggetto: Personale scolastico -[OSCURATO:PERSONA] -Inserimento GAE R.G.N. 22025/2018 Ud. 02/03/2023CC R.G. 22025/2018 - Pagina nr. 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], SARAGHEDINI tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso –controricorrente – avverso la s entenza della C orte d'appello di B rescia n. 146/2018 depositata il 30/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 22025/2018 - Pagina nr. 3 di 7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 146/2018 depositata il 30/05/2018 La Corte d'Appello di Brescia ha respinto gli appelli riuniti proposti da l MIUR avverso tre sentenzedel Tribunale di Cremona. Le sentenze, infatti, avevano rigettato i ricors i propost i dagli odierni controricorrenti nei confronti del MIUR - volt i ad ottenere l'accertamento del diritto dei ricorrenti medesimi ad essere inserit i nelle graduatorie ad esaurimento delpersonale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 per le classi di concorso EEEE eAAAA, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di immissione in ruolo - ma avevano dichiarato integralmente compensate le spese di lite, disattendendo altresì la domanda del MIUR di condanna dei ricorrenti medesimi ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. 2. Proposto appello dal MIUR in relazione a tali ultimi capi delle statuizioni di primo grado, la Corte territoriale, pur rammentando che il rigetto della domanda originariamente azionata doveva ormai ritenersi coperto da giudicato, ha comunque operato una ricostruzione sintetica della questione, giungendo, poi, ad affermare la fondatezza dei tre appelli. La Corte, infatti, ha escluso la sussistenza di concrete ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, rimarcando la sostanziale assenza di precedenti – sia a livello locale che a livello nazionale - conformi alla tesi de gli originari ricorrenti, concludendo, quindi, nel senso dell’assenza dei presupposti di cui all’art. 92 c.p.c. per derogare alla regola della soccombenza. La Corte, poi, ha ritenuto di accogliere l’appello anche in punto di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto gli originari ricorrenti avevano adito anche il Tar, R.G. 22025/2018 - Pagina nr. 4 di 7 instaurando contemporaneamente due g iudizi nei quali aveva no rivendicato il medesimo bene della vita, ossia l'inserimento nelle graduatorie dello stesso ambito territoriale per il triennio 2014/2017, in tal modo rendendosi responsabili di una condotta di abuso del processo. 3. Per la cassazione della sentenza viene ora proposto ricorso , affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375,comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. I ricorrenti censura no la decisione sulle spese di lite , argomentando che le stesse dovevano essere compensate in ragione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito. In particolare, contestano l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, in ordine all’assenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione, richiamando precedenti di merito che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare. Lamentano, altresì, una non corretta valutazione della decisione del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che avrebbe, essa stessa, riconosciuto l’esistenza di un contrasto interpretativo in materia. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. R.G. 22025/2018 - Pagina nr. 5 di 7 Viene contesta ta la valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza di un abuso del processo idoneo a fondare la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. evidenziando che la parallela iniziativa innanzi il TAR era stata assunta dopo che lo stesso giudice di prime cure si era espresso nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. Il ricorso contesta la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., argomentando nel senso della buona fede dei ricorrenti e contestando che l’iniziativa giudiziale sia stata promossa con abuso del processo, richiamando ancora una volta l’incertezza interpretativa che concerneva il profilo della giurisdizione sulla materia oggetto dell’originario ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va rammentato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia ne ll’ipotesi di concorso di altri motivi (Cass., n. 24502 del 2017 e la giurisprudenza ivi richiamata). Parimenti, quanto al vizio motivazionale, va data continuità all’orientamento secondo cui solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, non già l’applicazione della regola della soccombenza alla quale il giudice si sia uniformato (Cass. n. 2730 del 2012). Nella specie, la Corte territoriale si è limitata ad applicare il canone della soccombenza ex art. 91 c.p.c., né poteva ritenersi tenuta a motivare la propria decisione sulla mancata compensazione, R.G. 22025/2018 - Pagina nr. 6 di 7 in virtù del principio per cui,in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le partirientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che quest’ultimo non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltàe che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione( Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005 - Rv. 582306 – 01 e, più di recente, Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 - Rv. 653610 – 01 ). 3. Il s econdo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Come già affermato da Cass. n 3830/2021, l’art. 96 terzo comma, c.p.c. - che la Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie - prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi primo e secondo dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass.n. 20018/2020). Detto abuso non è ravvisabile nella fattispecie perché al momento della proposizione dei ricorsi la questione era controversa, non solo nel merito, ma anche in relazione alla giurisdizione, in ordine alla quale il discrimine è stato individuato da questa Corte solo a partire dalle pronunce rese dalle Sezioni Unite all’udienza dell’8 novembre 2016 (Cass. S.U. n. 25836/2016 e successive conformi). R.G. 22025/2018 - Pagina nr. 7 di 7 La motivazione delle richiamate pronunce, nel valorizzare il petitum della domanda ai fini del riparto della giurisdizione, ha riconosciuto una diversità fra le azioni da proporre rispettivamente dinanzi al giudice ordinario ed a quello amministrativo, rimarcando che, in un caso, si fa valere un diritto soggettivo che si assume derivato dalla normaprimaria, nell’altro si domanda l’annullamento di un atto amministrativo, ritenuto di per sé preclusivo all’accoglimento della pretesa. 4. In via conclusiva la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente al capo della decisione che ha accolto la domanda, formulata del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, di condanna degli attualiricorrenti per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma,c.p.c., domanda che la Corte può in questa sede rigettare, giudicando nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. 5. L’accoglimento solo parziale del ricorso vale a giustificare l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di condanna ex art. 96, te