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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 02342/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00626L8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata Considerato che il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Roma ha confermato l'aumento di pena per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. nella misura di mesi cinque e giorni quindici di reclusione (per la detenzione dei fucili) in ragione della natura e della funzionalità delle armi adempiendo, in tal modo, al relativo obbligo motivazionale; Ritenuto che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale con riferimento al trattamento sanzionatorio per la continuazione; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00626L8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata Considerato che il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Roma ha confermato l'aumento di pena per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. nella misura di mesi cinque e giorni quindici di reclusione (per la detenzione dei fucili) in ragione della natura e della funzionalità delle armi adempiendo, in tal modo, al relativo obbligo motivazionale; Ritenuto che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale con riferimento al trattamento sanzionatorio per la continuazione; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 02342/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris