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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34654/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che i ricorsi, proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, sono inammissibili, essendo fondati su motivi manifestamente infondati; ritenuto che — quanto alla censura sollevata da [OSCURATO:PERSONA] relativa al diniego di concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva — la Corte di appello ha osservato che «l'imputato si era disinteressato delle sorti del processo rimanendo assente e non prospettando alcun elemento che potesse mitigare la propria responsabilità e ha continuato a non manifestare alcuna forma di resipiscenza; quanto alla personalità, sebbene gravato da un solo precedente penale al momento del fatto (per bancarotta fraudolenta) successivamente ha riportato condanna per furto in abitazione e simulazione di reato, sicché appare evidente la sua pericolosità sociale».

Va ricordato che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora — come nel caso di specie — non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01); considerato che — quanto al motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancata motivazione del discostamento dal minimo edittale — l'aumento a titolo di continuazione applicato per i fatti di cui al presente giudizio, ritenuto più grave il reato oggetto della sentenza del Gup di Matera, irrevocabile, è stato contenuto in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, valutate le modalità dell'azione, che non appariva di allarme sociale, e la restituzione del bene ricettato.

Al riguardo va ricordato che questa Corte ha precisato che l'impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).

Ne discende che, nel caso in esame, l'onere motivazionale risulta adempiuto; 2ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dich P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] 2 8 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Doti sa Kaa nente 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che i ricorsi, proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, sono inammissibili, essendo fondati su motivi manifestamente infondati; ritenuto che — quanto alla censura sollevata da [OSCURATO:PERSONA] relativa al diniego di concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva — la Corte di appello ha osservato che «l'imputato si era disinteressato delle sorti del processo rimanendo assente e non prospettando alcun elemento che potesse mitigare la propria responsabilità e ha continuato a non manifestare alcuna forma di resipiscenza; quanto alla personalità, sebbene gravato da un solo precedente penale al momento del fatto (per bancarotta fraudolenta) successivamente ha riportato condanna per furto in abitazione e simulazione di reato, sicché appare evidente la sua pericolosità sociale». Va ricordato che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora — come nel caso di specie — non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01); considerato che — quanto al motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancata motivazione del discostamento dal minimo edittale — l'aumento a titolo di continuazione applicato per i fatti di cui al presente giudizio, ritenuto più grave il reato oggetto della sentenza del Gup di Matera, irrevocabile, è stato contenuto in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, valutate le modalità dell'azione, che non appariva di allarme sociale, e la restituzione del bene ricettato. Al riguardo va ricordato che questa Corte ha precisato che l'impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Ne discende che, nel caso in esame, l'onere motivazionale risulta adempiuto; 2ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dich P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] 2 8 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Doti sa Kaa nente 3
Sentenza Cassazione n. 34654/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris