CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 2 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia, pronunciata in data 14 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 474, secondo comma, e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce carenza di motivazione in relazione ai motivi di appello, è del tutto generico ed aspecifico in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti l'impugnazione, dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato nonché del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02 e Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879) e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 febbra