CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A PO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 15 dicembre 2021, che, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ha rideterminato le pene inflittegli; considerato che tutti i motivi di ricorso, che denunciano vizi di violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla prova dei fatti e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (segnatamente, sotto il profilo della valutazione delle prove dichiarative e della integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale), sono generici e non consentiti in questa sede, posto che, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata), con i quali i rilievi di ricorso non si sono affatto specificamente confrotati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il con re estensore [OSCURATO:PERSONA]