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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 27888/2026

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appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;sentite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ligotino, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 05/02/2026 la Corte di appello di Torino, decidendosull'appello proposto dall'imputata, ha confermato la sentenza del 13/03/2025con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penaritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 624, 61 n. 11 e 493 ter cod. pen.Secondo le conformi sentenze di merito la [OSCURATO:PERSONA], profittando del suo ruolo dicollaboratrice domestica, avrebbe sottratto al suo datore di lavoro (FabrizioCorsello) un cofanetto, che lo stesso custodiva in casa, contenente una cartabancomat; carta che l'imputata avrebbe poi indebitamente utilizzato pereffettuare un prelievo di 2.000 euro e un pagamento da 200 euro (fatti occorsi il19/07/2019).2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo denuncia travisamento della prova ex art. 606 lett. e)cod. proc. pen.

Il dato di fatto sul quale la ricostruzione della Corte territoriale èerrata riguarda, a detta della difesa, l’orario in cui avrebbe fatto rientro in casa lamoglie della persona offesa, indicato dai giudici di appello nelle ore 15:30anziché nelle ore 13,30 come risulterebbe dagli atti e dalla sentenza delTribunale.

Si tratterebbe di un elemento decisivo ed idoneo a disarticolare ilragionamento fatto dalla Corte di merito in quanto, se la moglie avesse fattorientro in casa alle 13:30, l'imputata non era sola nell'abitazione e dunque lasottrazione risulterebbe implausibile; se invece il rientro fosse avvenuto alle15,30 la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un maggiore lasso di tempo per operare.2.2.

Con il secondo motivo si deduce illogicità e omessa motivazione inordine al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva dell'esistenza del cofanetto sottratto e/o dellasua esatta ubicazione.

La Corte avrebbe infatti fatto un salto logico deducendoarbitrariamente la conoscenza da parte dell'imputata del cofanetto, del suocontenuto, e della sua ubicazione dalla mera frequentazione dell'abitazione perragioni di lavoro 6–7 volte/mese.

Non si era poi tenuto conto del fatto che ilcofanetto era chiuso, non visibile e riposto in una stanza diversa da quella dovela [OSCURATO:PERSONA] svolgeva le sue mansioni di collaboratrice domestica.2.3.

Il terzo motivo denuncia l'omessa acquisizione e valutazione di provedocumentali decisive.

I Giudici di merito avevano infatti ritenuti provati i prelievie gli acquisti fatti col bancomat sottratto, solo sulla base delle dichiarazioni dellapersona offesa, apoditticamente ritenuta credibile, negando la necessità,prospettata dalla difesa, di acquisire la documentazione relativa ai movimentibancari che poteva riscontrare tali dichiarazioni.2.4.

Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione delle regole delgiudizio abbreviato con conseguente inversione dell'onere della prova.

Al motivodi appello con il quale la difesa aveva dedotto che, non essendo stati acquisiti idocumenti comprovanti i movimenti sul conto, non vi erano riscontri alledichiarazioni della vittima, la Corte aveva replicato evidenziando che la richiestadel rito abbreviato implicava l'accettazione delle risultanze probatorie in atti eche l'acquisizione dei documenti non era necessaria in quanto la difesa nonaveva allegato prove a discarico sul punto.

Si tratterebbe, a detta del ricorrente,di un assunto errato in quanto il rito abbreviato non abbassa lo standardprobatorio necessario per giungere ad una condanna oltre ogni ragionevoledubbio, non comporta alcuna deroga alle regole generali sulla valutazione delleprove, né vale a colmare lacune probatorie.2.5.

Con il quinto motivo si deduce l'omessa motivazione della sentenza diappello in relazione alla cd. ipotesi alternativa.

La Corte avrebbe, infatti,completamente omesso di considerare, ai fini del rispetto della regola del “al di làdel ragionevole dubbio”, che dagli atti era emerso che il giorno del furto eranopresenti in casa diversi operai che stavano eseguendo dei lavori, i quali benavrebbero potuto essere gli autori della sottrazione del cofanetto.

La Corte, sulpunto, aveva laconicamente ritenuto “non necessario approfondire”, omettendodunque di motivare in ordine alle ragioni della esclusione dell'ipotesi alternativa.3.

Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio condiscussione orale su richiesta del difensore dell'imputata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L'impugnazione è nel complesso inammissibile.I Giudici di merito hanno infatti motivato in maniera del tutto congrua elogica in ordine alle ragioni per le quali si poteva ritenere provato che l'imputataera l'autrice del furto, evidenziando: 1) che il furto era stato sicuramentecommesso tra le 00,05 del 19 luglio (quando la persona offesa aveva visto perl'ultima volta il cofanetto) e le 15,19 dello stesso giorno, allorquando la vittimaaveva ricevuto gli sms che segnalavano l'uso indebito del bancomat e ne avevaconstatato la sottrazione; 2) che l'assenza di segni di effrazione in casa inducevaa ritenere che l'autore del furto era una persona che vi si era introdottalegalmente; 3) che nel lasso temporale in cui il furto era stato perpetrato in casavi erano solo il proprietario, la [OSCURATO:PERSONA] e alcuni operai intenti ad eseguire dei lavori;3) che l'imputata era andata via alle 14 e dunque in orario compatibile con l'usoindebito del bancomat avvenuto intorno alle 15,20, a differenza degli operai cheerano invece rimasti in casa con il denunciante fino alle 17; 4) che vi era unacorrispondenza pressoché totale tra le caratteristiche fisiche dell'imputata e dellasua auto e quelle della donna che era stata ripresa dalle telecamere della bancamentre effettuava il prelievo bancomat di 2.000 euro.Con tale motivazione, il ricorso sostanzialmente non si confronta, limitandosia contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base diargomenti del tutto inidonei a minare la logicità e la coerenza della sentenzaimpugnata, per le ragioni di seguito indicate.2.

Il primo motivo, con cui si denuncia illogicità della motivazione pertravisamento della prova, difetta della necessaria specificità.

Ed invero, questaCorte ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il viziodi motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità, a dedurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presiin considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero noncorrettamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece:a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elementofattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibilecon la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della veritàdell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettivaesistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioniper cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interacoerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilitàall'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n.10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).

Nel caso in esame il motivo difettadi tutti gli elementi sopra indicati.

Il difensore non ha né indicato né allegatol'atto processuale dal quale risulterebbe che la moglie del denunciante ha fattorientro in casa alle 13,30 anziché alle 15,30 (come affermato dalla Corte diappello, e a ben vedere, anche dal Tribunale).

Difetta poi completamentel'indicazione delle ragioni per le quali il dato asseritamente travisato sarebbedecisivo; non è dato infatti comprendere per quale ragione l'imputata avrebbepotuto sottrarre il cofanetto e la carta bancomat se in casa era presente il soloCorsetto (e gli operai che stavano eseguendo i lavori) mentre non avrebbepotuto commettere il reato se in casa fosse stata presente anche la moglie deldenunciante.3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto lamenta vizio dimotivazione in relazione ad un aspetto oggettivamente irrilevante e comunquenon decisivo.

E' infatti evidente che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sapesse o meno dellapresenza del cofanetto e/o della relativa ubicazione in casa non è circostanzadecisiva, in quanto anche se avesse per ipotesi ignorato tali circostanze ciò nonle avrebbe certamente precluso di rinvenire accidentalmente tali beni e sottrarli.4.

Il terzo motivo di ricorso è generico e versato interamente fatto.I Giudici di merito hanno affermato che le dichiarazioni della persona offesarisultavano intrinsecamente credibili, né erano emersi elementi che inducevano adubitare di quanto dalla stessa narrato.

Conseguentemente hanno ritenutosuperfluo acquisire la documentazione bancaria che attestava l'uso indebito delbancomat sottratto.

Si tratta di una motivazione corretta e conforme ai principicostantemente ribaditi da questa Corte, secondo i quali le dichiarazioni dellapersona offesa dal reato possono costituire anche da sole prova del fatto, senzache debbano essere acquisiti riscontri estrinseci, purché sottoposte ad unaverifica in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e all'attendibilitàintrinseca del narrato più rigorosa rispetto a quella delle dichiarazioni di qualsiasialtro testimone; riscontri che sono invece necessari solo nel caso in cuiemergano specifici elementi che inducano a dubitare della attendibilità deldichiarante (cfr Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 – 01).Non è dato dunque riscontrare alcuna contraddittorietà o manifesta illogicitànella decisione dei Giudici di merito di non acquisire elementi documentali diriscontro che non erano (e non sono stati ritenuti) necessari.

Ciò tanto più ove siconsideri che la difesa, anche in sede di ricorso, non ha neppure indicato qualisarebbero gli elementi che avrebbero dovuto indurre a dubitare dell'attendibilitàdel Corsetto e che dunque avrebbero reso necessaria l'acquisizione di riscontriestrinseci alle sue dichiarazioni.Il motivo di ricorso è poi aspecifico in quanto omette di considerare ilriscontro estrinseco alle dichiarazioni del denunciante rappresentato dalleimmagini delle telecamere di sorveglianza acquisite, le quali hanno ripresol'autore del prelievo allo sportello bancomat, immortalando una donnaestremamente somigliante alla [OSCURATO:PERSONA].5.

Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Ed invero,secondo il disposto dell'art. 619 cod. proc. pen. gli errori di diritto nellamotivazione non producono l'annullamento della sentenza impugnata se nonhanno avuto influenza decisiva sulla decisione.

Ciò detto, anche se fosse veroquanto dedotto dalla difesa, vale a dire che i Giudici di merito hanno maleinterpretato e applicato le norme che disciplinano il rito abbreviato e gli effettiprocessuali della scelta di tale rito speciale, resta il fatto che la loro decisione diritenere non necessaria l'acquisizione di elementi di riscontro alle dichiarazionidella persona offesa e di reputare sufficienti tali dichiarazioni ai fini dellaaffermazione di responsabilità è, per quanto detto esaminando il terzo motivo,giuridicamente corretta e non censurabile in questa sede.

L’asserita errataapplicazione delle norme indicate dalla difesa non ha dunque avuto alcun riflessosulla correttezza della decisione.6.

Il quinto motivo di ricorso deduce questioni che, a ben vedere, nonavevano costituito oggetto dei motivi di appello, ed è dunque inammissibile aisensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ed invero, nell'atto di appello la cdipotesi alternativa (vale a dire che ad eseguire il furto potevano essere stati glioperai presenti in casa) non era stata neppure specificamente dedotta, essendosil'appellante limitato genericamente a prospettare (senza farne specifico motivodi gravame) che in casa erano presenti “soggetti alternativi sui quali concentrarele indagini e che non sono stati oggetto di approfondimento”.

A fronte di talideduzioni del tutto vaghe e generiche, la difesa non può dunqueragionevolmente dolersi del fatto che i Giudici di appello hanno omesso dimotivare e/o non hanno adeguatamente motivato sulla cd ipotesi alternativa.Ipotesi alternativa che, peraltro, risulta essere stata implicitamente macongruamente disattesa dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove siconsideri che nella sentenza si dà atto: che la carta bancomat è stataindebitamente utilizzata alle 15,20 circa, allorquando gli operai erano ancora incasa con la persona offesa (laddove invece la [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato il luogo dilavoro alle 14); che le immagini delle telecamere della banca mostrano che chiha fatto il prelievo al bancomat è una donna estremamente somiglianteall'imputata, per l'abbigliamento, i capelli, l'aspetto fisico ed utilizzava unavettura dello stesso tipo di quella in uso alla [OSCURATO:PERSONA].7.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;sentite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ligotino, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 05/02/2026 la Corte di appello di Torino, decidendosull'appello proposto dall'imputata, ha confermato la sentenza del 13/03/2025con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penaritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 624, 61 n. 11 e 493 ter cod. pen.Secondo le conformi sentenze di merito la [OSCURATO:PERSONA], profittando del suo ruolo dicollaboratrice domestica, avrebbe sottratto al suo datore di lavoro (FabrizioCorsello) un cofanetto, che lo stesso custodiva in casa, contenente una cartabancomat; carta che l'imputata avrebbe poi indebitamente utilizzato pereffettuare un prelievo di 2.000 euro e un pagamento da 200 euro (fatti occorsi il19/07/2019).2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia travisamento della prova ex art. 606 lett. e)cod. proc. pen. Il dato di fatto sul quale la ricostruzione della Corte territoriale èerrata riguarda, a detta della difesa, l’orario in cui avrebbe fatto rientro in casa lamoglie della persona offesa, indicato dai giudici di appello nelle ore 15:30anziché nelle ore 13,30 come risulterebbe dagli atti e dalla sentenza delTribunale. Si tratterebbe di un elemento decisivo ed idoneo a disarticolare ilragionamento fatto dalla Corte di merito in quanto, se la moglie avesse fattorientro in casa alle 13:30, l'imputata non era sola nell'abitazione e dunque lasottrazione risulterebbe implausibile; se invece il rientro fosse avvenuto alle15,30 la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un maggiore lasso di tempo per operare.2.2. Con il secondo motivo si deduce illogicità e omessa motivazione inordine al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva dell'esistenza del cofanetto sottratto e/o dellasua esatta ubicazione. La Corte avrebbe infatti fatto un salto logico deducendoarbitrariamente la conoscenza da parte dell'imputata del cofanetto, del suocontenuto, e della sua ubicazione dalla mera frequentazione dell'abitazione perragioni di lavoro 6–7 volte/mese. Non si era poi tenuto conto del fatto che ilcofanetto era chiuso, non visibile e riposto in una stanza diversa da quella dovela [OSCURATO:PERSONA] svolgeva le sue mansioni di collaboratrice domestica.2.3. Il terzo motivo denuncia l'omessa acquisizione e valutazione di provedocumentali decisive. I Giudici di merito avevano infatti ritenuti provati i prelievie gli acquisti fatti col bancomat sottratto, solo sulla base delle dichiarazioni dellapersona offesa, apoditticamente ritenuta credibile, negando la necessità,prospettata dalla difesa, di acquisire la documentazione relativa ai movimentibancari che poteva riscontrare tali dichiarazioni.2.4. Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione delle regole delgiudizio abbreviato con conseguente inversione dell'onere della prova. Al motivodi appello con il quale la difesa aveva dedotto che, non essendo stati acquisiti idocumenti comprovanti i movimenti sul conto, non vi erano riscontri alledichiarazioni della vittima, la Corte aveva replicato evidenziando che la richiestadel rito abbreviato implicava l'accettazione delle risultanze probatorie in atti eche l'acquisizione dei documenti non era necessaria in quanto la difesa nonaveva allegato prove a discarico sul punto. Si tratterebbe, a detta del ricorrente,di un assunto errato in quanto il rito abbreviato non abbassa lo standardprobatorio necessario per giungere ad una condanna oltre ogni ragionevoledubbio, non comporta alcuna deroga alle regole generali sulla valutazione delleprove, né vale a colmare lacune probatorie.2.5. Con il quinto motivo si deduce l'omessa motivazione della sentenza diappello in relazione alla cd. ipotesi alternativa. La Corte avrebbe, infatti,completamente omesso di considerare, ai fini del rispetto della regola del “al di làdel ragionevole dubbio”, che dagli atti era emerso che il giorno del furto eranopresenti in casa diversi operai che stavano eseguendo dei lavori, i quali benavrebbero potuto essere gli autori della sottrazione del cofanetto. La Corte, sulpunto, aveva laconicamente ritenuto “non necessario approfondire”, omettendodunque di motivare in ordine alle ragioni della esclusione dell'ipotesi alternativa.3. Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio condiscussione orale su richiesta del difensore dell'imputata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L'impugnazione è nel complesso inammissibile.I Giudici di merito hanno infatti motivato in maniera del tutto congrua elogica in ordine alle ragioni per le quali si poteva ritenere provato che l'imputataera l'autrice del furto, evidenziando: 1) che il furto era stato sicuramentecommesso tra le 00,05 del 19 luglio (quando la persona offesa aveva visto perl'ultima volta il cofanetto) e le 15,19 dello stesso giorno, allorquando la vittimaaveva ricevuto gli sms che segnalavano l'uso indebito del bancomat e ne avevaconstatato la sottrazione; 2) che l'assenza di segni di effrazione in casa inducevaa ritenere che l'autore del furto era una persona che vi si era introdottalegalmente; 3) che nel lasso temporale in cui il furto era stato perpetrato in casavi erano solo il proprietario, la [OSCURATO:PERSONA] e alcuni operai intenti ad eseguire dei lavori;3) che l'imputata era andata via alle 14 e dunque in orario compatibile con l'usoindebito del bancomat avvenuto intorno alle 15,20, a differenza degli operai cheerano invece rimasti in casa con il denunciante fino alle 17; 4) che vi era unacorrispondenza pressoché totale tra le caratteristiche fisiche dell'imputata e dellasua auto e quelle della donna che era stata ripresa dalle telecamere della bancamentre effettuava il prelievo bancomat di 2.000 euro.Con tale motivazione, il ricorso sostanzialmente non si confronta, limitandosia contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base diargomenti del tutto inidonei a minare la logicità e la coerenza della sentenzaimpugnata, per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo, con cui si denuncia illogicità della motivazione pertravisamento della prova, difetta della necessaria specificità. Ed invero, questaCorte ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il viziodi motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità, a dedurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presiin considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero noncorrettamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece:a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elementofattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibilecon la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della veritàdell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettivaesistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioniper cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interacoerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilitàall'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n.10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01). Nel caso in esame il motivo difettadi tutti gli elementi sopra indicati. Il difensore non ha né indicato né allegatol'atto processuale dal quale risulterebbe che la moglie del denunciante ha fattorientro in casa alle 13,30 anziché alle 15,30 (come affermato dalla Corte diappello, e a ben vedere, anche dal Tribunale). Difetta poi completamentel'indicazione delle ragioni per le quali il dato asseritamente travisato sarebbedecisivo; non è dato infatti comprendere per quale ragione l'imputata avrebbepotuto sottrarre il cofanetto e la carta bancomat se in casa era presente il soloCorsetto (e gli operai che stavano eseguendo i lavori) mentre non avrebbepotuto commettere il reato se in casa fosse stata presente anche la moglie deldenunciante.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto lamenta vizio dimotivazione in relazione ad un aspetto oggettivamente irrilevante e comunquenon decisivo. E' infatti evidente che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sapesse o meno dellapresenza del cofanetto e/o della relativa ubicazione in casa non è circostanzadecisiva, in quanto anche se avesse per ipotesi ignorato tali circostanze ciò nonle avrebbe certamente precluso di rinvenire accidentalmente tali beni e sottrarli.4. Il terzo motivo di ricorso è generico e versato interamente fatto.I Giudici di merito hanno affermato che le dichiarazioni della persona offesarisultavano intrinsecamente credibili, né erano emersi elementi che inducevano adubitare di quanto dalla stessa narrato. Conseguentemente hanno ritenutosuperfluo acquisire la documentazione bancaria che attestava l'uso indebito delbancomat sottratto. Si tratta di una motivazione corretta e conforme ai principicostantemente ribaditi da questa Corte, secondo i quali le dichiarazioni dellapersona offesa dal reato possono costituire anche da sole prova del fatto, senzache debbano essere acquisiti riscontri estrinseci, purché sottoposte ad unaverifica in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e all'attendibilitàintrinseca del narrato più rigorosa rispetto a quella delle dichiarazioni di qualsiasialtro testimone; riscontri che sono invece necessari solo nel caso in cuiemergano specifici elementi che inducano a dubitare della attendibilità deldichiarante (cfr Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 – 01).Non è dato dunque riscontrare alcuna contraddittorietà o manifesta illogicitànella decisione dei Giudici di merito di non acquisire elementi documentali diriscontro che non erano (e non sono stati ritenuti) necessari. Ciò tanto più ove siconsideri che la difesa, anche in sede di ricorso, non ha neppure indicato qualisarebbero gli elementi che avrebbero dovuto indurre a dubitare dell'attendibilitàdel Corsetto e che dunque avrebbero reso necessaria l'acquisizione di riscontriestrinseci alle sue dichiarazioni.Il motivo di ricorso è poi aspecifico in quanto omette di considerare ilriscontro estrinseco alle dichiarazioni del denunciante rappresentato dalleimmagini delle telecamere di sorveglianza acquisite, le quali hanno ripresol'autore del prelievo allo sportello bancomat, immortalando una donnaestremamente somigliante alla [OSCURATO:PERSONA].5. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse. Ed invero,secondo il disposto dell'art. 619 cod. proc. pen. gli errori di diritto nellamotivazione non producono l'annullamento della sentenza impugnata se nonhanno avuto influenza decisiva sulla decisione. Ciò detto, anche se fosse veroquanto dedotto dalla difesa, vale a dire che i Giudici di merito hanno maleinterpretato e applicato le norme che disciplinano il rito abbreviato e gli effettiprocessuali della scelta di tale rito speciale, resta il fatto che la loro decisione diritenere non necessaria l'acquisizione di elementi di riscontro alle dichiarazionidella persona offesa e di reputare sufficienti tali dichiarazioni ai fini dellaaffermazione di responsabilità è, per quanto detto esaminando il terzo motivo,giuridicamente corretta e non censurabile in questa sede. L’asserita errataapplicazione delle norme indicate dalla difesa non ha dunque avuto alcun riflessosulla correttezza della decisione.6. Il quinto motivo di ricorso deduce questioni che, a ben vedere, nonavevano costituito oggetto dei motivi di appello, ed è dunque inammissibile aisensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ed invero, nell'atto di appello la cdipotesi alternativa (vale a dire che ad eseguire il furto potevano essere stati glioperai presenti in casa) non era stata neppure specificamente dedotta, essendosil'appellante limitato genericamente a prospettare (senza farne specifico motivodi gravame) che in casa erano presenti “soggetti alternativi sui quali concentrarele indagini e che non sono stati oggetto di approfondimento”. A fronte di talideduzioni del tutto vaghe e generiche, la difesa non può dunqueragionevolmente dolersi del fatto che i Giudici di appello hanno omesso dimotivare e/o non hanno adeguatamente motivato sulla cd ipotesi alternativa.Ipotesi alternativa che, peraltro, risulta essere stata implicitamente macongruamente disattesa dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove siconsideri che nella sentenza si dà atto: che la carta bancomat è stataindebitamente utilizzata alle 15,20 circa, allorquando gli operai erano ancora incasa con la persona offesa (laddove invece la [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato il luogo dilavoro alle 14); che le immagini delle telecamere della banca mostrano che chiha fatto il prelievo al bancomat è una donna estremamente somiglianteall'imputata, per l'abbigliamento, i capelli, l'aspetto fisico ed utilizzava unavettura dello stesso tipo di quella in uso alla [OSCURATO:PERSONA].7. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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