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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 marzo 2025

Cassazione n. 08572/2025

Testo disponibile della fonte

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19599/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

LOMBARDIA n. 1522/ 05/ 2022 depositata il 15/04/2022,con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19599/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1522/ 05/ 2022 depositata il 15/04/2022,con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1 commi 186-203 l. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]
Decreto Cassazione n. 08572/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris