CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11529/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocatoDario [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 494/2022 depositata il 15/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22051/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 11529/2026Data pubblicazione 28/04/20261. Mediante dichiarazione DOCFA n. BG0115450 del 17 agosto 2017,l'Istituto delle Suore delle Poverelle chiese l'aggiornamento della renditacatastale di un'unità immobiliare di proprietà dell'ente, ubicata nelComune di Bergamo, in via S. Bernardino n. 56, censita al NCEU al foglio67, mappale 1119, sub 744.2. In data 16 luglio 2018, l'ufficio, mediante l'emissione dell'avviso diaccertamento prot. BG0153416/2016, rettificò il classamento, attribuendoal cespite la categoria catastale D/4 e una rendita pari ad € 165.000,003. L’avviso fu impugnato ed in primo grado, respinte le diverse eccezioniformulate tra cui quella relativa alla ritenuta carenza di motivazionedell’atto impositivo, nel merito il ricorso fu accolto poiché il giudice ritenneche all’edificio oggetto della presente controversia dovesse riconoscersi larichiesta categoria catastale B1 in considerazione dell’attività in concretosvolta dalla contribuente.La decisione venne impugnata dall’Agenzia delle Entrate e l’appelloaccolto.Il giudice di merito richiamò i principi espressi da questa Corte secondo cui“in materia catastale, l'avviso di accertamento per rettifica delclassamento di una unità immobiliare, in variazione della proposta fattadalla parte contribuente a mezzo della procedura Docfa a seguitodell'effettuazione di lavori di ristrutturazione, è sufficientemente motivatocon la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnicoerariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile”. Nonchéfu richiamata Cass., Sez. T., n. 15495/2013, che ha precisato che se, perun verso, grava sull'Amministrazione l'onere di provare gli elementigiustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto,compete, per altro verso, al contribuente prospettare i fatti impeditivi ditale medesima pretesa e dimostrarne l'infondatezza, utilizzando glielementi di raffronto a sua disposizione. Fu richiamato altresì il principiosecondo cui il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di unNumero registro generale 22051/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 11529/2026Data pubblicazione 28/04/2026immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituiscel'oggetto, secondo una prospettiva di tipo «reale» riferita allecaratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), checostituiscono il nucleo sostanziale della cd. «destinazione ordinaria» sicchél'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente,non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazionefunzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialitàd'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.In conclusione, il giudice di seconde cure ritenne che non potessefondarsi, come aveva diversamente statuito il giudice di primo grado,l’attribuzione della categoria in forza dell’attività ivi in concreto svolta.Contestualmente furono disattesi i motivi di appello incidentaleformulati dal contribuente.In particolare, circa la pretesa ritenuta nullità dell’avviso per difetto dimotivazione, fu ricordato che la Corte di cassazione ha affermato che “nonnecessita di particolare motivazione la rettifica della richiesta diun'attribuzione di rendita catastale presentata seguendo la proceduraautomatizzata DOCFA. In tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita avvenga a seguito della procedura DOCFA,l'obbligo di motivazione del relativo avviso di accertamento è soddisfattocon la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quandogli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficioe l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni”.Sicché il giudice di merito affermò di aderire al suesteso principio e, perl‘effetto, respinse il ricorso.Avverso la predetta decisione ricorre l’istituto contribuente.L’Agenzia è rimasta intimata.In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.Numero registro generale 22051/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 11529/2026Data pubblicazione 28/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura si denuncia, ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., 57 e 58 deld.lgs. n. 546 del 1992 e 2909 c.c.Il giudice di merito avrebbe frainteso la formulata eccezione diinammissibilità dell’appello per jus novorum.Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, aisensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito siastato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili eritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che taliistanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto,con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire laverifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendodetto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del"fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza delricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'oneredi indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi.Ai fini della specificità del motivo è riprodotto l’avviso, un estratto dell’attodi appello, interessato dall’eccezione, il contenuto delle deduzionieffettuate e sono stati allegati gli atti di riferimento.In sostanza il ricorrente si duole del fatto che l’Agenzia avrebbe, in sede diappello, integrato le ragioni dell’imposizione mentre il giudice di merito,disattendendo l’eccezione, l’avrebbe erroneamente qualificata in termini diinammissibilità per difetto di deduzione di motivi specifici.Numero registro generale 22051/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 11529/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni ededuzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice dimerito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazioneabbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio dicorrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) o aquello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 cod. proc.civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo chedirettamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, inparticolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. Sez. 3, n.21421/2014).Il motivo è destituito di fondamento. L’atto di appello non introduce alcunanuova circostanza limitandosi a perorare la bontà e sufficienza della classeoggettive dell’immobile richiamando a fondamento anche lagiurisprudenza di questa Corte.L’estratto riportato dal ricorrente costituisce una mera ulterioreargomentazione, posta a sostegno e difesa della ritenuta correttezza delclassamento dell’immobile, non quindi un nuovo motivo (vedi Cass. Sez. 2n. 14514/2019).Tanto trova, peraltro, riscontro nella motivazione di accoglimento delgiudice di merito che non richiama in alcun modo emergenze probatorierelative all’attività in concreto svolta nella struttura in questione, nonessendo stata considerata come rilevante al fine della determinazione delclassamento dell’immobile.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 comma 1,n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo oggetto di contraddittorio.Il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che quel medesimoimmobile, di cui è stato rettificato il classamento, era statoprecedentemente classificato come B dallo stesso ente impositore.Numero registro generale 22051/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 11529/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il motivo è infondato.Va rimarcato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo, comestatuito dalle Sezioni Unite della Corte, deve concernere un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esamedi elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomentiprobatori - non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., n. 8053/2014cui adde, ex plurimis, Cass. Sez. T., n. 32550/2019; Cass., Sez. 2, n.20721/2018; Cass. Sez. U., n. 19881/2014).Nella specie non appare configurabile detta omissione trattandosi di meraargomentazione difensiva, tanto più che atteso che il mutamento dicategoria, e tutto quello che ne consegue, è l’oggetto stesso dellavalutazione operata dal giudice di merito.3. È opportuno a questo punto trattare unitamente la quarta e la quintacensura.Con la quarta censura si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2 e ss. del r.d. n. 1249 del 1939, nonché dell’art. 1 e ss del d.m. n.701 del 1994, in relazione all’art., 360 comma 1, n. 3 c.p.c.Il giudice di merito avrebbe ritenuto legittimo il cambio di categoria inrelazione ad un mero spostamento di spazi interni.Con il quinto motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. La C.T.R. non avrebbe colto l’invalida motivazionedell’atto impugnato.Numero registro generale 22051/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 11529/2026Data pubblicazione 28/04/2026Le due sopraindicate doglianze sono infondate. Va ribadito che (Cass. sez.T, n. 31809/18; Cass. Sez. T, 12777/18 ed altre) in tema di classamentodi immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga aseguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativoavviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta equella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante ilvalore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversavalutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitarel'oggetto dell'eventuale contenzioso.Nella specie l’attribuzione della rendita catastale è avvenuta a seguitodella procedura DOCFA, ossia di una procedura per definizione partecipatain cui i dati sono forniti peraltro dallo stesso contribuente e nella specienon sono stati disattesi dall’Agenzia. Pertanto, non era necessaria alcunadiversa o più pregnante motivazione dell’avviso, i cui presupposti eranonoti all’istituto contribuente.In conclusione, i motivi sono disattesi.4. Con la terza censura è denunciata la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Il motivo è assorbito dal rigetto delle precedenti doglianze.5. Con l’ultima censura è denunciata la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1, comma 3, del d.m. n. 701 del 1994 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere ordinatorio il termine diun anno previsto dalla norma per la rettifica della rendita.Il motivo è infondato.Numero registro generale 22051/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 11529/2026Data pubblicazione 28/04/2026Trova applicazione il consolidato principio secondo cui il termine di dodicimesi dalla presentazione della DOCFA, fissato dal D.M. 19 aprile 1994, n.701, art. 1 per la determinazione della rendita catastale definitiva da partedell'amministrazione finanziaria (eventualmente modificativa della renditaproposta dal contribuente), non ha natura perentoria, ma meramenteordinatoria, costituendo una modalità di esercizio dei poteri per laformazione e l'aggiornamento del catasto (Cass., Sez. Trib. n.16824/2006; Cass. Sez. Trib., nn. 19379/2008 e 19380/2008; Cass., Sez.Trib. n. 5843/2011; Cass., Sez. Trib. n. 6411/2014; Cass., Sez. Trib., n.13535/2014; Cass., Sez. Trib., n. 31574/2021; in senso conforme sivedano anche, per la giurisprudenza più recente, Cass., Sez. Trib., n.17627/2021, Cass., Sez. Trib., n. 6218/2020).In conclusione, il ricorso è respinto.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da partedel ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26.3.2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]