CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei separati ricorsi proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così riassumibili giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio): I) Vizio della motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) I) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il motivo, comune agli imputati, con cui si contesta la correttezza del discorso giustificativo posto a base della qualificazione giuridica del fatto è inammissibile. Esso si fonda su doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato alle pagine 5 e 6 della motivazione). Attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dei ricorrenti, la Corte di merito ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (assiduità delle cessioni, quantitativi smerciati, modalità della condotta indicativa di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti) non compatibili con la nozione della minima offensività. Trattasi di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità anche nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore