CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 10156/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che Alessandro SCULLI ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Monza ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 4 anni, 10 mesi e 23 giorni di reclusione in relazione ai reati di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di arma bianca o di un coccio di bottiglia; RILEVATO ' che, con l'unico motivo di ricorso, si deduce difetto di motivazione in punto di responsabilità e di confisca; CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal comma 2 -bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 e applicabile ratione temporis al caso di specie, la deduzione del vizio di motivazione non è consentita nella presente sede, in quanto la citata disposizione limita l'impugnabilità per cassazione della pronuncia di "patteggiamento" alle sole ipotesi in essa tassativamente indicate e, cioè: "per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014); che, analogamente, non può essere formulata censura in punto di responsabilità, tema anch'esso escluso dal novero delle ipotesi di ricorso; che, inoltre, non vi è alcuna statuizione sulla confisca nella sentenza impugnata; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere, dichiarato inammissibile, sebbene senza modalità de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024