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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 28602/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione al giudizio sulla persistenza di collegamenti con il sodalizio di riferimento, e, con il secondo motivo, assenza di motivazione del giudizio di pericolosità; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorso, tra loro collegati, si risolvono in una censura motivazionale a contenuto di merito, laddove propone una lettura alternativa dei dati disponibili, prospettiva inibita nel presente giudizio, che può essere attivato solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione al giudizio sulla persistenza di collegamenti con il sodalizio di riferimento, e, con il secondo motivo, assenza di motivazione del giudizio di pericolosità; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorso, tra loro collegati, si risolvono in una censura motivazionale a contenuto di merito, laddove propone una lettura alternativa dei dati disponibili, prospettiva inibita nel presente giudizio, che può essere attivato solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2
Decreto Cassazione n. 28602/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris