CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riqualificata la originaria imputazione di ricettazione quale ipotesi ex art. 712 c.p. condannava gli imputati alla ammenda di euro 2.000,00 pena sospesa. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si contesta il vizio della motivazione e violazione di legge è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2-4 ove sono stati indicati una serie di elementi indiziari comprovanti in modo univoco la colpevolezza degli imputati) ed è, comunque, manifestamente infondato in quanto la motivazione risulta adeguata e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]