CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11858/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27568/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 290 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 196/01/2016, depositata il 26/04/2016. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 27568/2016 Numero sezionale 1175/2022 Numero di raccolta generale 11858/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05 aprile 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella controversia in tema di impugnazione di avviso di accertamento relativo ad Irpef 2010, emesso all’esito di una verifica fiscale dalla quale era emerso che erano state corrisposte competenze, dissimulanti lavoro straordinario, indicate come “trasferta Italia”, e quindi, sottratte a ritenuta fiscale da parte del sostituto di imposta, [OSCURATO:PERSONA], socio lavoratore della cooperativa di facchinaggio Coopital, ha proposto ricorso, con sei complessi motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della C.T.R. della Basilicata che ha rigettato l’appello del contribuente nei confronti della decisione di primo grado, ad esso sfavorevole. 2. Con atto datato 21/02/2022, depositato in Cancelleria in via telematica, e notificato a mezzo PEC all’Agenzia delle entrate, il contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto che il giudizio venga sia dichiarato estinto, con compensazione, tra le parti, delle spese. 3. Si deve quindi dichiarare l’estinzione del giudizio ex artt. 390, 391, cod. proc. civ., con compensazione, tra le parti, delle spese in ragione della particolarità e peculiarità della fattispecie concreta. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 05 aprile 2022 Il