Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:C:1996:4
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0273 - IT
Avis juridique important
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61994J0273
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 gennaio 1996. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. - Inadempimento di uno Stato - Obbligo di previa comunicazione in forza della direttiva 83/189/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]273/94.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-00031
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
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Ravvicinamento delle legislazioni ° Procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ° Obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di norma tecnica ° Ambito d' applicazione ° Autorizzazione a usare, a determinate condizioni e in deroga alla disciplina preesistente, prodotti di sostituzione per la fabbricazione di un prodotto alimentare ° Inclusione, indipendentemente dai suoi supposti effetti sugli scambi fra [OSCURATO:PERSONA] membri
(Direttiva del Consiglio 83/189/CEE, artt. 1, n. 5, e 8, n. 1)
[OSCURATO:PERSONA] artt. 1, punto 5, e 8, n. 1, della direttiva 83/189, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di comunicare immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dai suoi supposti effetti sugli scambi fra [OSCURATO:PERSONA] membri, qualsiasi progetto di specifiche tecniche la cui osservanza è obbligatoria per lo smercio o l' uso di un prodotto nell' ambito del loro territorio. Uno Stato membro viene meno a tale obbligo nel caso in cui adotti, senza averlo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] allo stato di progetto, un regolamento che deroga a un decreto relativo alla fabbricazione della margarina, autorizzando l' uso, alle condizioni da esso stabilite, dei prodotti di sostituzione che elenca.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-273/94,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor H. van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori J.W. de Zwaan e J.S. van den Oosterkamp, consiglieri giuridici aggiunti presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata dei [OSCURATO:PERSONA], 5, rue C.M. Spoo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, avendo adottato il 19 settembre 1990 un regolamento recante deroga al decreto sulla margarina senza averlo comunicato nella fase di progetto alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 8 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G. Hirsch, facente funzione di presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.L. Murray e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 28 settembre 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 ottobre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 settembre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo adottato il 19 settembre 1990 un regolamento recante deroga al decreto sulla margarina senza averlo comunicato nella fase di progetto alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 8 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8; in prosieguo: la "direttiva"), nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81 pag. 75).
2 La "[OSCURATO:PERSONA]" (regolamento recante deroga al decreto sulla margarina; in prosieguo: il "regolamento controverso") prevede deroghe a talune disposizioni del decreto sulla margarina (Stbl. 1961, 398), nella versione modificata da ultimo col regio decreto 13 giugno 1985 (Stbl. 1985, 386). Le deroghe sono le seguenti:
° una sostanza iposodica di sostituzione può essere usata al posto del cloruro di sodio [art. 1, n. 1, lett. a)];
° l' emulsionante E 472 C (esteri citrici) può essere utilizzato nella margarina purché la sua quantità non ecceda 1 grammo per 100 grammi [art. 1, n. 1, lett. b)];
° è consentito l' uso della vitamina D2 (ergocalciferolo) al posto della vitamina D3 (colocalciferolo). Dato che la vitamina D2 viene ricavata da una materia prima di origine non animale, la produzione di una margarina completamente vegetale è ora possibile (art. 1, nn. 2 e 4, e art. 2);
° il tenore d' acqua della margarina può ora eccedere il 16% (art. 1, n. 3);
° la dicitura "alimento iposodico" o "per dieta iposodica" è consentita in sostituzione di "per dieta povera di sale" o "alimento povero di sale" (art. 1, n. 5);
° il tenore massimo di sodio della margarina senza sale passa da 40 e 50 milligrammi per 100 grammi (art. 1, n. 6).
3 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il regolamento controverso avrebbe dovuto esserle comunicato nella fase di progetto in conformità dell' art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva, il quale dispone:
"1. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. Se del caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano simultaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessate, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di norma tecnica".
4 La nozione di regola tecnica cui si riferisce lo stesso art. 8 è definita nell' art. 1, punto 5, della direttiva in questi termini:
"5. 'regola tecnica' : le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione o l' utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali".
5 Ritenendo che il regolamento controverso fosse una regola tecnica che avrebbe dovuto esserle comunicata nella fase di progetto, in conformità dell' art. 8 della direttiva, con lettera 6 marzo 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha intimato al governo dei [OSCURATO:PERSONA] di presentarle le sue osservazioni.
6 Con lettera 2 giugno 1992 il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito che la direttiva non si applicava a regole tecniche nazionali quando, come nel caso di specie, esse non creavano un nuovo ostacolo agli scambi.
7 Nonostante tali spiegazioni, il 15 gennaio 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato nel quale ricordava che il regolamento controverso non prevede una deroga pura e semplice al decreto sulla margarina, ma determina le condizioni dell' uso di succedanei. [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi che il regolamento controverso contenga regole tecniche, di modo che rientra nella direttiva. Quanto all' argomento dei [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il regolamento controverso non creerebbe un nuovo ostacolo agli scambi, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che un argomento del genere avrebbe potuto essere confermato o infirmato qualora le autorità olandesi avessero comunicato il regolamento controverso nella fase di progetto alla [OSCURATO:PERSONA], in conformità dell' art. 8 della direttiva.
8 Con lettera 3 giugno 1993 il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni relative al parere motivato, richiamandosi a due lettere che esso le aveva inviato, fra cui quella del 2 giugno 1992, che costituiva la risposta alla lettera d' ingiunzione.
9 Dopo tale fase precontenziosa, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
10 Essa ritiene che il fatto che il regolamento controverso preveda deroghe a talune regole tecniche contenute nel decreto sulla margarina non dispensi le autorità olandesi dall' obbligo di comunicarle il provvedimento nella fase di progetto. Infatti, a suo avviso, tale regolamento non prevede semplicemente esenzioni, ma fissa condizioni dell' uso di taluni prodotti di sostituzione che possono essere ora usati per la fabbricazione di margarina. Qualora un produttore voglia fruire di tali esenzioni, deve necessariamente assoggettarsi alle condizioni enunciate nel regolamento controverso.
11 Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], il regolamento controverso non costituisce una regola tecnica dato che deroga a regole tecniche esistenti. Pur se è pacifico che le regole tecniche le quali, imponendo obblighi agli operatori, ostacolano o rischiano di ostacolare gli scambi rientrano nella direttiva, la situazione è diversa, a suo avviso, per quanto riguarda le disposizioni che derogano a condizioni cui erano precedentemente assoggettati taluni prodotti. Questo ragionamento troverebbe conferma nell' art. 1, punto 5, della direttiva, che definisce la regola tecnica come designante "(...) le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni amministrative che ad esse di applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto (...)". L' espressione "osservanza obbligatoria" si riferirebbe agli obblighi imposti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e non all' abolizione di tali obblighi o alle deroghe agli stessi. In quest' ultimo caso le norme di cui trattasi non dovrebbero essere comunicate e, pertanto, un' abolizione o un' esenzione non costituirebbe regola tecnica ai sensi dell' art. 1, punto 5, della direttiva.
12 Quest' argomentazione non può essere accolta.
13 L' applicazione a un determinato prodotto, come la margarina, di una regola che deroga ad un' altra regola tecnica vigente per lo stesso prodotto costituisce una regola tecnica ai sensi dell' art. 1, punto 5, della direttiva, dato che stabilisce specificazioni tecniche, ai sensi del punto 1 dello stesso articolo, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto per lo smercio o l' uso di tale prodotto. Infatti, se non viene prodotta secondo quanto disposto dal decreto sulla margarina, la margarina può essere fabbricata solo con l' uso dei succedanei autorizzati dal regolamento controverso. L' utilizzazione di tali succedanei non soltanto è limitata alle prescrizioni del regolamento controverso, ma rappresenta la sola alternativa ai prodotti che possono essere impiegati ai sensi del decreto sulla margarina. Il regolamento controverso doveva quindi essere notificato in conformità della direttiva.
14 Questa valutazione non può essere rimessa in discussione dall' argomento del governo dei [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il regolamento controverso avrebbe l' effetto di favorire lo smercio di margarina, di guisa che sarebbe conforme all' obiettivo principale della direttiva che è quello di sopprimere gli ostacoli per gli scambi intracomunitari di merci.
15 Infatti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di regola tecnica in conformità dell' art. 8 della direttiva. Un obbligo del genere non può dipendere dalla valutazione unilaterale di uno Stato membro, autore del suddetto progetto, circa gli eventuali effetti di questo sugli scambi fra [OSCURATO:PERSONA] membri.
16 Alla luce di quanto sopra considerato, si deve dichiarare che, avendo adottato il 19 settembre 1990 il regolamento controverso senza averlo comunicato nella fase di progetto alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 8 della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente e dev' essere quindi condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo adottato il 19 settembre 1990 un regolamento recante deroga al decreto sulla margarina senza averlo comunicato nella fase di progetto alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 8 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.