CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42546/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 108) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentato furto di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. La doglianza proposta è manifestamente infondata, posto che, in tema di tentativo, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto materiale del reato può ricorrere solo quando detta inesistenza sia "in rerum natura" ovvero assoluta e originaria, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che, in quel contesto di tempo, la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non anche quando la sua assenza sia puramente temporanea e accidentale. In particolare, il giudizio sull'inesistenza dell'oggetto materiale deve essere svolto con prognosi "ex ante", sì che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui si sia trovato l'agente ed escludere, in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato soltanto quando la sussistenza dell'oggetto fosse improbabile nel momento di commissione dell'azione (cfr. Sez. 3, n. 16499 del 08/11/2018 - dep. 2019, Rv. 275569 - 01), evenienza pacificamente non ricorrente nel caso di specie. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C