CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04715/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari emessa in data 08/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; viste le conclusioni datate 19/11/2025 a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani emessa in data 17/10/2022 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen. accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla data del fatto-reato di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen., che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato non in quella dell'accertamento, ossia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], bensì in quella dell'allontanamento certo dall'immobile abusivamente occupato, corrispondente al 03/06/2021. In particolare, la difesa osserva che la prova dell'avvenuto rilascio dell'immobile, e quindi della data certa di cessazione dell'occupazione, non sarebbe emersa né dagli atti di indagine né all'esito del dibattimento e che nemmeno tale dato può essere desunto aliunde, ossia "dalla notifica (del decreto di citazione a giudizio, ndr) avvenuta ad anni di distanza" (seconda pagina ricorso), chiedendo quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Nel caso in esame, viene in rilievo un reato permanente. La Corte di cassazione ha infatti chiarito che il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo - come appare pacificamente avvenuto nel caso in esame - ha natura permanente (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01). Orbene, nel caso di reato permanente, assume fondamentale rilievo, al fine di stabilire il tempus commissi delicti, considerato anche che il reato permanente costituisce un unicum non suscettibile di irragionevoli frazionamenti, la data di cessazione della permanenza così come contestata nel capo d'imputazione, nel senso che: a) nel caso di contestazione in forma cosiddetta "chiusa", con l'indicazione di una precisa data finale, si deve avere riguardo a tale precisa data; b) nel caso di contestazione in forma cosiddetta "chiusa", con l'indicazione «fino a oggi», si deve avere riguardo alla data del rinvio a giudizio; c) nel caso di contestazione cosiddetta "aperta", cioè con l'indicazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta, si deve avere riguardo alla data della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476-01; Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Trabucco, Rv. 274298-01). Tali criteri di individuazione del fl tempus commissi delicti - elaborati dalla Corte di cassazione al fine di stabilire sia il regime sanzionatorio applicabile, sia la decorrenza del termine della prescrizione - si devono ritenere valevoli anche per individuare la data di commissione del reato ai fini dell'applicazione nel tempo della disciplina dell'improcedibilità che è dettata dall'art. 344-bis cod. proc. pen. 1.2. Chiarito ciò, nel caso in esame il reato permanente di invasione di edifici è stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] con una contestazione aperta («[OSCURATO:PERSONA], accertato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); peraltro, la sentenza impugnata dà atto che, alla data del 03/06/2021, persona dichiaratasi convivente del [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado, in [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n.15, indirizzo diverso da quello di via Po n. 24, luogo dell'occupazione illecita dell'immobile, con la conseguenza che a tale data può considerarsi avvenuto l'allontanamento dell'imputato dall'immobile stesso con conseguente cessazione della situazione antigiuridica. Si pone dunque un problema non di prescrizione, bensì di improcedibilità, i cui termini, ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., non sono decorsi essendo la sentenza di primo grado stata deliberata il 17 ottobre 2022 (con motivazione contestuale) e quella di appello in data 8 novembre 2024. 2. Premesso ciò, va rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si assume l'erroneo accertamento della data del reato, è manifestamente infondato in quanto non è consentito, atteso che non è stato proposto con l'atto di appello, con il quale, come rileva la sentenza impugnata, si eccepiva esclusivamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Ad ogni buon conto, la motivazione della sentenza di secondo grado, completa ed esaustiva, con la quale il motivo di ricorso (peraltro aspecifico) non si confronta, ha - tra l'altro - affrontato il profilo della cessazione della condotta di occupazione, evidenziando che in data 04/07/2016, in sede di accertamento del fatto mediante intervento della polizia giudiziaria, l'imputato non aderì alla richiesta di lasciare libero l'appartamento abusivamente occupato, rimanendovi, e che la certezza dell'allontanamento dall'abitazione si ha soltanto alla data del 03/06/2021, quando la persona dichiaratasi convivente dell'imputato ha ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado; come sopra detto, tale decreto venne, infatti, notificato in [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, indirizzo confermato nell'atto di nomina del difensore di fiducia datato 04/09/2024 e sicuramente diverso da quello di via Po, n. 24, indirizzo dell'immobile illecitamente occupato; posto ciò - specifica la sentenza impugnata - l'unico dato certo di cui si dispone è che l'imputato rifiutò di lasciare l'immobile quando gli operanti fecero accesso, in data 04/07/2016, e che non è stato addotto alcun elemento da cui potere trarre che egli lo lasciò poco dopo l'accertamento della Polizia locale. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso in Roma, 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]