CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 40151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale (a) dichiarava non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti per essere il reato ascritto al capo a) ovvero quello previsto dall'articolo 44 lett. c) DPR n. 380\01 dichiarandolo estinto per prescrizione, laddove il Tribunale aveva pronunciato una sentenza di assoluzione; (b) dichiarava i ricorrenti colpevoli dei reati di tentata truffa ai danno dello Stato, descritti nei capi c), d) ed e), riformando integralmente la sentenza di assoluzione del primo giudice; (c) confermava la sentenza di assoluzione in relazione alla contravvenzione contestata al capo b) con cui si contestava la dell'articolo 181, comma 1, del decreto legislativo 42\04. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: l'appello del pubblico ministero nei confronti dei capi a) e b) della sentenza assolutoria avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in ragione della carenza di interesse ad impugnare al solo fine di ottenere una formula meno favorevole. Non sarebbe idoneo ad identificare l'interesse il fatto che il "giudicato" avrebbe impedito la rivalutazione della assoluzione per i reati di truffa. 2.2. Violazione di legge (art. 521 cod. proc.pen.) e vizio di motivazione: la Corte avrebbe ritenuto sussistente un fatto diverso rispetto a quello contestato al capo a), riformando la sentenza di assoluzione e dichiarando il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Si deduceva che agli imputati era stata contestata la costruzione di due aereo-generatori e quattro cabine elettriche abusive e, dunque, la violazione dell'articolo 44 lettera c) del dpr 380 del 2001, mentre non era stata a contestata la violazione dell'articolo 30 dello stesso testo legislativo. Si deduceva inoltre che non poteva ritenersi che fosse stata assegnata ai fatti una diversa qualificazione e che, anche quando così fosse stato, non sarebbe stata fornita alla difesa la possibilità di difendersi; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione: il tribunale aveva analiticamente ricostruito la procedura amministrativa ed aveva ritenuto che la complessità della disciplina e l'assenza - all'epoca - di prassi interpretative consolidate, e, infine, la sussistenza di contrastanti e contraddittori provvedimenti e pareri emessi da diversi assessorati della Regione Sardegna, avessero indotto una situazione di confusione, incompatibile con la rilevazione dell'elemento soggettivo; la Corte d'appello, invece dì confrontarsi con tale articolata motivazione, si sarebbe limitata alla sola evocazione dell'articolo 12 della L.r. n. 15 2010 non offrendo una motivazione "rafforzata".Si allegava inoltre che era incontroverso che le società dei ricorrenti avessero ad oggetto l'esclusivo esercizio delle attività agricole e che i ricorrenti fossero imprenditori agricoli professionali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è "manifestamente" infondato con specifico riguardo (a) al terzo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione rafforzata in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, (a) al secondo motivo, con il quale si deduce il difetto di correlazione tra accusa e sentenza. L'apertura del rapporto processuale in sede di legittimità, correlato alla ammissibilità del ricorso, impone di rilevare il decorso del termine di prescrizione, che risulta spirato il 27 maggio 2021 per tutti i reati contestati (anche tenuto conto delle sospensioni dal 24 luglio 2018 al 31 ottobre 2020 e dal 5 novembre 2020 all'il febbraio 2020). 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché ì reati risultano estinti per decorso del termine di prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il gio