CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45698/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 settembre 2020 la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], applicava la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Torino del 27.1.2009, irrevocabile dal 10.2.2010, e il reato giudicato con sentenza della medesima Corte del 13.7.2018, irrevocabile dal 23.1.2010, e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta al condannato nella misura complessiva di anni nove, mesi quattro di reclusione ed C. 31.000,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza i difensori di fiducia del condannato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione per "violazione di legge ex art, 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art, 533 cod. proc. pen. con riguardo all'omessa specificazione dei criteri che hanno orientato la discrezionalità del Giudice nel determinare l'aumento di pena per il reato di cui al capo V2". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile essendo i relativi motivi basati su asserite violazioni di legge e asserito difetto di motivazione che la lettura dell'impugnata ordinanza dimostra essere inesistenti (cfr. pag.2 provvedimento del Giudice dell'esecuzione, laddove l'aumento di pena per il reato di cui al capo V2, nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed C. 300,00 di multa, è stato giustificato sulla base della ritenuta gravità della condotta del condannato). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]