CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 36161/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato a mezzo del difensore di fiducia ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, in riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 9.07.2020, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata e riqualificato il reato ascritto al capo C) nell'ipotesi di cui all' art. 73 comma 5 Dpr 309/90 ha rideterminato la pena nella misura di anni 3 mesi 10 di reclusione e 1000,00 euro di multa. 1.1. Ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte disatteso la richiesta che fosse acquisita la prova che la droga c.d.leggera detenuta dall'Accietto fosse destinata al consumo personale e non al fine di spaccio. Lamenta che la Corte territoriale ha basato il proprio convincimento solo sul quantitativo di sostanza rinvenuto in possesso dell'imputato considerandolo prova decisiva della destinazione allo spaccio. -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. e al conseguente eccessivo trattamento sanzionatorio, ciò in considerazione della mancanza di riscontro circa la ricorrenza di un lucro. -violazione di legge e vizio di motivazione per aver omesso il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee senza argomentare sulla ritenuta equivalenza rispetto alla dedotta prevalenza. 2. Il ricorso è infondato quanto al primo motivo. Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame che la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta, nella specie hashish pari a 43,31 gr da cui erano ricavabili 39,6 dosi, risulta non solo dal dato ponderale ma anche dal fatto che l'imputato non aveva disponibilità finanziarie per procurarsi un quantitativo di sostanza stupefacente per uso personale che superasse il fabbisogno quotidiano e ciò risultava dalle sue stesse dichiarazioni in quanto, proprio le impellenti esigenze economiche, lo avevano spinto a commettere la rapina per il quale era stato condannato con riferimento al capo a) della imputazione. Conseguentemente il giudice ha motivato logicamente e sulla base di riscontri oggettivi escludendo la finalità per uso esclusivamente personale. 3. Il secondo motivo è fondato in quanto la Corte territoriale erratamente ha ritenuto di non concedere l'attenuante della speciale tenuità del danno in relazione alla pericolosità degli effetti immediati e mediati per la salute dei consumatori acquirenti, affermando di aderire all'indirizzo giurisprudenziale che assume maggioritario ( Sez. 6 n.41758 del 30.10.2009); non ha tenuto conto della recente pronuncia delle Sez. Unite n. 24990 del 30/01/2020 Ud. (dep. 02/09/2020 ) Rv. 279499 - 01, precedente comunque alla pronuncia della sentenza impugnata, secondo cui "la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti." Sul punto le Sezioni unite argomentano che: "Esclusa l'incompatibilità logica e normativa tra la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e l'attenuante del lucro/offesa di speciale tenuità, il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguíto dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito". 3.2. Alla luce di tali considerazioni, si rende pertanto necessario l'annullamento della sentenza impugnata, che ha negato al ricorrente il riconoscimento dell'invocata attenuante sulla base di una predicata, ma invero non esistente, generale incompatibilità con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 ed in assenza di qualsivoglia verifica in ordine alla eventuale ricorrenza, nel caso concreto, di un lucro e di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità, con specifico riferimento ai connotati del fatto accertato. Rimane pertanto assorbito e non precluso il terzo motivo attinente alla giudizio di comparazione delle circostanze. Va dichiarata ai sensi dell'art. 624 cpd.proc.pen. la irrevocabilità della responsabilità penale già accertata nei confronti dell'imputato con riferimento ai reati contestati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod.proc.pen dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]