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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10112/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s 4 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto anche con memoria e conclusioni vizi di motivazione, e vizi di violazione di legge, è inammissibile: si contesta capo d) ex art. 633 cod. pen. seppur oggetto di un giudizio di speciale tenuità del fatto evidenziando la mancata valutazione di dichiarazioni testimoniali, con riguardo ai testi della difesa, che avrebbero riferito di un reato commesso dal precedente proprietario, rispetto ai testi invece di p.g.

Messina e Bruno citati in sentenza.

Si tratta di un ricorso privo di specificità estrinseca, atteso che si indugia solo sulle dichiarazioni di 4 testi, Proietto, Marno, Mannino e Bruno, senza confrontarsi con la sentenza laddove suffraga la decisione rimandando e valorizzando i contenuti delle dichiarazioni dei testi Messina e Bruno con riferimento agli esiti del sopralluogo, (rispetto ai quali alla luce della prima conforme sentenza risulta che il teste Messina avrebbe effettuato diversi ripetuti sopralluoghi e poi nel 2018 trovava tra l'altro anche una recinzione su una porzione di suolo pubblico e altre opere, a fronte di un acquisto dell'immobile da parte dell'imputato nel 1995), nonostante il noto principio secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato(Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

In altri termini oltre a dedurre altre dichiarazioni, il ricorrente avrebbe dovuto analizzare le dichiarazioni dei testi valorizzati in sentenza, e illustrare le ragioni della inadeguatezza della loro valorizzazione e piuttosto della prevalenza dei diversi testi citati, posto che invero la torte mostra, nel quadro di plurimi diversi accessi effettuati da forze di polizia, rispetto ai quali si rinveniva l'occupazione di stlo pubblico solo con l'ultimo, di dare rilievo alla rappresentazione oggettiva dei fatti offerta dai testi, quanto alla presenza, nel 2018, di opere su suolo pubblico piuttosto che alle dichiarazioni al riguardo rese dall'imputato e pure riferite dai testi.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 £, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s 4 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto anche con memoria e conclusioni vizi di motivazione, e vizi di violazione di legge, è inammissibile: si contesta capo d) ex art. 633 cod. pen. seppur oggetto di un giudizio di speciale tenuità del fatto evidenziando la mancata valutazione di dichiarazioni testimoniali, con riguardo ai testi della difesa, che avrebbero riferito di un reato commesso dal precedente proprietario, rispetto ai testi invece di p.g. Messina e Bruno citati in sentenza. Si tratta di un ricorso privo di specificità estrinseca, atteso che si indugia solo sulle dichiarazioni di 4 testi, Proietto, Marno, Mannino e Bruno, senza confrontarsi con la sentenza laddove suffraga la decisione rimandando e valorizzando i contenuti delle dichiarazioni dei testi Messina e Bruno con riferimento agli esiti del sopralluogo, (rispetto ai quali alla luce della prima conforme sentenza risulta che il teste Messina avrebbe effettuato diversi ripetuti sopralluoghi e poi nel 2018 trovava tra l'altro anche una recinzione su una porzione di suolo pubblico e altre opere, a fronte di un acquisto dell'immobile da parte dell'imputato nel 1995), nonostante il noto principio secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato(Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). In altri termini oltre a dedurre altre dichiarazioni, il ricorrente avrebbe dovuto analizzare le dichiarazioni dei testi valorizzati in sentenza, e illustrare le ragioni della inadeguatezza della loro valorizzazione e piuttosto della prevalenza dei diversi testi citati, posto che invero la torte mostra, nel quadro di plurimi diversi accessi effettuati da forze di polizia, rispetto ai quali si rinveniva l'occupazione di stlo pubblico solo con l'ultimo, di dare rilievo alla rappresentazione oggettiva dei fatti offerta dai testi, quanto alla presenza, nel 2018, di opere su suolo pubblico piuttosto che alle dichiarazioni al riguardo rese dall'imputato e pure riferite dai testi. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 £, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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