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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2024

Cassazione n. 27333/2024

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26267/2021,proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente dom iciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è ra ppres. e di fes a , unit amente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. , elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Antonio de Paoli e [OSCURATO:PERSONA],dai quali è rappres. e dife s a , per procura speciale in atti ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 167 / 2021 della Corte d’appello di Trento, depositata il 14.07.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 23.11.15, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ela [OSCURATO:PERSONA].p.a., convenivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. . perché fosse condannata a risarcire loro una serie di danni, patrimoniali e non, causati da diverse condotte illecite da quest’ultima perpetrate consistite nella contraffazione del marchio [OSCURATO:SOCIETA], facendone un illegittimo uso.

Con sentenza del 26.08.19, pubblicata il 07.10.19, il Tribunale di Trento, pur ritenuta pienamente comprovata la respon sabilità della convenuta, per i fatti allegati dalle attrici, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della minor somma di euro 12.665,12, ritenen do, in sostanza, che non fosse stata fornita adeguata prova del quantum dedotto.

Con atto di citazione in appello notificato in data 12.06.20, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- già [OSCURATO:PERSONA] s. p .a - impugnava la sentenza di primo grado, chiedendo, in parziale riforma, la condanna dell’appellata a risarcirle, anche alcuni degli ulteriori danni, conseguenza diretta del non contestato inadempimento contrattuale dell’appellatastessa, per una somma di complessivi euro 778.246,96, Con sentenza depositata il 14.7.21, la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza impugnata , condanna va la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s . p . a dell’importo di euro 100.000,00 oltre interessi legali dalgiugno 2015 fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente, contenente contraddizioni insanabili ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., in ordine alla statuizione di condanna alla maggior somma per la voce risarcitoria afferente al costodegli stampi acquistati all’esterno.

Al riguardo, la ricorrente assume che l a Corte d’appello avrebbe omesso la motivazione relativa all’attendibilità del teste Tosatto, senza esplicitare le ragioni della diversa interpretazione del contenuto dei documenti fiscali rispetto alla motivazione del Tribunale.

Il secondo motivo denunzia l’omessa valutazione di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. , in ordine alla valutazione d’attendibilità del teste Tosatto circa l’accertamento dell’ulteriore risarcimento di euro 100.000,00.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116, c.p.c., 1223, 2697 e 2729, c.c., per aver la Corte d’appello accolto il gravame, condannando la ricorrente al risarcimento del danno per euro 100.00,00per inadempimento contrattuale, sulla base della sola prova testimoniale, la quale non trovava alcuna conferma nei documenti contabili.

Con atto depositato il 16.9.2024, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, ex art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese del giudizio; con atto depositato il 17.9.2024 la controricorrente ha accettato tale rinuncia.

Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26267/2021,proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente dom iciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è ra ppres. e di fes a , unit amente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. , elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Antonio de Paoli e [OSCURATO:PERSONA],dai quali è rappres. e dife s a , per procura speciale in atti ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 167 / 2021 della Corte d’appello di Trento, depositata il 14.07.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 23.11.15, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ela [OSCURATO:PERSONA].p.a., convenivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. . perché fosse condannata a risarcire loro una serie di danni, patrimoniali e non, causati da diverse condotte illecite da quest’ultima perpetrate consistite nella contraffazione del marchio [OSCURATO:SOCIETA], facendone un illegittimo uso. Con sentenza del 26.08.19, pubblicata il 07.10.19, il Tribunale di Trento, pur ritenuta pienamente comprovata la respon sabilità della convenuta, per i fatti allegati dalle attrici, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della minor somma di euro 12.665,12, ritenen do, in sostanza, che non fosse stata fornita adeguata prova del quantum dedotto. Con atto di citazione in appello notificato in data 12.06.20, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- già [OSCURATO:PERSONA] s. p .a - impugnava la sentenza di primo grado, chiedendo, in parziale riforma, la condanna dell’appellata a risarcirle, anche alcuni degli ulteriori danni, conseguenza diretta del non contestato inadempimento contrattuale dell’appellatastessa, per una somma di complessivi euro 778.246,96, Con sentenza depositata il 14.7.21, la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza impugnata , condanna va la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s . p . a dell’importo di euro 100.000,00 oltre interessi legali dalgiugno 2015 fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente, contenente contraddizioni insanabili ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., in ordine alla statuizione di condanna alla maggior somma per la voce risarcitoria afferente al costodegli stampi acquistati all’esterno. Al riguardo, la ricorrente assume che l a Corte d’appello avrebbe omesso la motivazione relativa all’attendibilità del teste Tosatto, senza esplicitare le ragioni della diversa interpretazione del contenuto dei documenti fiscali rispetto alla motivazione del Tribunale. Il secondo motivo denunzia l’omessa valutazione di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. , in ordine alla valutazione d’attendibilità del teste Tosatto circa l’accertamento dell’ulteriore risarcimento di euro 100.000,00. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116, c.p.c., 1223, 2697 e 2729, c.c., per aver la Corte d’appello accolto il gravame, condannando la ricorrente al risarcimento del danno per euro 100.00,00per inadempimento contrattuale, sulla base della sola prova testimoniale, la quale non trovava alcuna conferma nei documenti contabili. Con atto depositato il 16.9.2024, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, ex art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese del giudizio; con atto depositato il 17.9.2024 la controricorrente ha accettato tale rinuncia. Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto; nulla per le spese. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso nella c
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