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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 07710/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 27.9.2022, la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di sospensione o revoca presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordine di demolizione n. 15/2020 concernente le opere abusive di cui alla sentenza n. 7957/2002 della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 18.01.2006; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 31 d.P.R. n. 380/2001; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag 1 e 2 ove si rileva la genericità dell'allegazione difensiva relativa alla pendenza di domanda in sanatoria, per difetto della documentazione relativa nonché la circostanza, rappresentata nel parere del P.G, che l'istanza di sanatoria era stata già dichiarata improcedibile dal Comune), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 27.9.2022, la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di sospensione o revoca presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordine di demolizione n. 15/2020 concernente le opere abusive di cui alla sentenza n. 7957/2002 della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 18.01.2006; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 31 d.P.R. n. 380/2001; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag 1 e 2 ove si rileva la genericità dell'allegazione difensiva relativa alla pendenza di domanda in sanatoria, per difetto della documentazione relativa nonché la circostanza, rappresentata nel parere del P.G, che l'istanza di sanatoria era stata già dichiarata improcedibile dal Comune), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 07710/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris