CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 11511/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30168/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 18/02/2026; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, ribaditi con la citata memoria, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, evidenziando la violenza e la minaccia poste in essere dal ricorrente per costringere il pubblico ufficiale a commettere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, sia con riferimento alle concrete capacità intimidatorie delle frasi pronunciate, ove si fa un insidioso richiamo al nome della compagna dell'operante e al luogo ove l'avrebbe potuta incontrare (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva (pure ribadito nella memoria citata) risulta aspecifico, dal momento che non si confronta con le sintetiche ma puntuali argomentazioni della Corte, che ha rimarcato la negativa personalità dell'imputato emergente dalle modalità di commissione del fatto, anche alla luce dei vari precedenti dai quali lo stesso è gravato (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1151/1 ?6 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3813/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30168/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30168/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 18/02/2026; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, ribaditi con la citata memoria, risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, evidenziando la violenza e la minaccia poste in essere dal ricorrente per costringere il pubblico ufficiale a commettere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, sia con riferimento alle concrete capacità intimidatorie delle frasi pronunciate, ove si fa un insidioso richiamo al nome della compagna dell'operante e al luogo ove l'avrebbe potuta incontrare (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva (pure ribadito nella memoria citata) risulta aspecifico, dal momento che non si confronta con le sintetiche ma puntuali argomentazioni della Corte, che ha rimarcato la negativa personalità dell'imputato emergente dalle modalità di commissione del fatto, anche alla luce dei vari precedenti dai quali lo stesso è gravato (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M