CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5838‒2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante "pro tempore", [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede ad Arezzo, [OSCURATO:PERSONA], n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e (giusta atto di costituzione di nuovo difensore con unita delega, entrambi datati 12 maggio 2022) dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 2; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -resistente – Oggetto: TRIBUTI‒ estinzione del giudizio avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 85/25/2013, depositata il 26 settembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 08/03/2023 dal Consigliere rela tore dott. [OSCURATO:SOCIETA]. veniva attinta da cartella di pagamento per euro 311.894,47, scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione UNICO 2006/2007. Impugnata la cartella da parte della medesima, l'Ufficio, nel costituirsi, dava atto che, a causa di un errore nei conteggi, era in corso di emanazione un provvedimento di sgravio per euro 157.426,00. La CTP di Arezzo, preso atto del ridetto errore, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella. La CTR della Toscana, con la sentenza impugnata, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi. Si costituiva l'Agenzia delle entrate al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza. Con atto datato 12 maggio 2022, la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso formulando istanza di cessazione della materia del contendere sul rilievo che, nelle more, come da allegata documentazione, aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione debitoria, definendo ogni pendenza con l'Agenzia delle entrate con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. Dalla documentazione prodotta risultava che la stessa ave va formulato (in data 29 marzo 2017) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016 e, ammessa alla stessa, corrisposto euro 78.965,53 ed euro 75,675,33, rispettivamente il 31 luglio 2017 ed il 2 ottobre 2017. La Corte, non potendo apprezzare la corrispondenza di detta dichiarazione e delle somme di cui sopra all'oggetto del presente giudizio, con ordinanza interlocutoria n. 28738/2022 disponeva rinviarsi la causa a nuovo ruolo, mandando l'Agenzia delle entrate, nei sessanta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza interlocutoria, di fornire informazioni circa la definizione agevolata ex art. 6 d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, di cui all'istanza presentata dalla ricorrente il 29 marzo 2017, in riferimento all'oggetto del presente giudizio. Con memoria del 08/11/2022 la difesa erariale, sul rilievo che «l’Amministrazione ha confermato che la contribuente ha posto in essere l’istituto di definizione agevolata delle liti mediante rottamazione della cartella esattoriale, ex D.L. 193/2016», ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese ex art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Con memoria del 22/02/2023 la [OSCURATO:SOCIETA]. insisteva nella richiestadi estinzione del giudizio evidenziando di aver accertato, a seguito di accesso in data 21 febbraio 2023 al proprio cassetto fiscale, di cui allegava il relativo estratto, l’assenza di qualunque pendenza con l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, alla stregua di quanto sopra, accertata la regolarità della definizione agevolata cui ha acceduto la società contribuente, non può che accogliersi la congiunta istanza delle parti e dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese processualivanno poste, ex art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, a carico della parte che le ha anticipate. Sidà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e