CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 08343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6296-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, SCALA B, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1393/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 20.3.2010 [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dinanzi il Tribunale di Foggia, invocando l’accertamento dell’occupazione abusiva di una porzione di un lotto di terreno di proprietà dell’attrice mediante una conduttura sotterranea, la rimozione del manufatto ed il risarcimento di diverse voci di danno correlate all’occupazione. Il danno, in particolare, veniva parametrato al progettato sfruttamento dell’area a fini edificatori, parzialmente compromesso dalla presenza della conduttura di cui anzidetto, sia perché la sua presenzaaveva reso necessarie modifiche progettuali ed aveva comportato maggiori costi di realizzazione dell’opera, sia sotto il profilo della perdita di valore commerciale delle unità immobiliari in progetto. Si costituiva la convenuta, contestando la domanda inquanto la condotta era stata realizzata in forza di decreto di occupazione di urgenza per pubblica utilità emesso dal Prefetto di Foggia in data 22.5.1969, debitamente trascritto presso la locale Conservatoria dei RR.II. e non seguito da esproprio in quanto insistente su particella corrispondente ad un tratturo demaniale, oggi corrispondente, per effetto di vari frazionamenti succedutisi nel tempo, con la particella n. 577, adiacente a quella di proprietà dell’attrice, n. 561, e forse di fatto inglobata in quest’ultima per fatto non imputabile ad essa convenuta. Con sentenza n. 115/2019 il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1393/2021, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art, 112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rilevato, ex officio, la mancata dimostrazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., della proprietà del terreno rivendicato, pur in assenza di contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale, anzi, aveva spiegato una difesa incompatibile con la negazione del titolo di proprietà. La censura è infondata. Occorre premettere che, secondo l’insegnamento di questa Corte, “La domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazionedi un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusivaoccupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 705 del 14/01/2013, Rv. 624971; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 14135 del 04/07/2005 , Rv. 582491, secondo cui “ Il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie, per occupazione abusiva) deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa”). Diversamente, “La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l'attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata come actio negatoria servitutis (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 19249 del 07/07/2021 , Rv. 662044; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 3637 del 15/06/1982 , Rv. 421608). Nel casodi specie, sia dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 1), che dal ricorso (cfr. pag. 3) emerge che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito chiedendo al giudice, innanzitutto, di “accertare e dichiarare l’occupazione abusiva della porzione di terreno descritta in narrativa ed ordinare la rimozione immediata del manufatto che impedisce il pieno godimento del diritto sul bene”. Da ciò deriva la non condivisibilità dell’inquadramento dell’azione, operato sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello, sub specie di domanda di rivendicazione, con conseguente applicazione, a carico della parte attrice, del correlato onere probatorio rafforzato. Tuttavia la Corte distrettuale non si limita a ritenere non assolto l’onere della prova rafforzato, ma afferma che la società attrice aveva dedotto di aver scoperto casualmente l’esistenza della conduttura di cui è causa e che la società convenuta, odierna controricorrente, si era difesa sostenendo “… che l’opera di pubblica utilità era stata collocata su un preesistente tratturo demaniale, su una particella diversa da quella 561 di proprietà dell’attrice e che era stata questa ad inglobare il tratturo nel fondo di sua proprietà …” (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). In aggiunta, la Corte di Appello dà atto che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva prodotto il proprio titolo di acquisto relativo alla particella 561 di cui anzidetto, ma soltanto la copia di un permesso di costruire in cui detto atto era stato indicato (cfr. pag. 10 della sentenza). Dal complesso della motivazione resa dal giudice di merito, dunque, emerge che la società odierna ricorrente non aveva fornito alcuna prova della proprietà del fondo di cui è causa, né in relazione a lla porzione occupata dalla conduttura, né in relazione alla particella 561, nella quale la prima area era stata di fatto inglobata. La parte ricorrente, sul punto, afferma che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sarebbe stata incompatibile con la negazione della proprietà dell’area in capo all’attrice. In realtà, la società convenuta si era limitata a rilevare che la conduttura era stata realizzata nel 1969 in base a titolo idoneo e su area demaniale, e dunque non aveva in alcun modo riconosciuto la proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. sull’area in cui il manufatto era stato realizzato. Sotto questo profilo, va peraltro evidenziato che il convenuto in negatoria servitutis non è onerato di contestare specificamente il titolo di proprietà eventualmente prodotto dall’attore. L’istituto della non contestazione, previsto dall’art. 115, primo comma, c.p.c., si riferisce, infatti , alle sole circostanze note alla parte, e non anche ai fatti ignoti (cfr. Cass. Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 14652 del 18/07/2016 , Rv. 640518; Cass. Sez. L , Ordinanza n. 87 del 04/01/2019 , Rv. 652044; Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 18074 del 31/08/2020 , Rv. 658761), poiché per questi ultimi permane l’ordinario onere probatorio a carico dell’attore (cfr. Cass. Sez. U , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv.666193 - 04 ). Nel caso di specie, come già evidenziato, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si fondava sulla deduzione che la condotta era stata realizzata nel 1969, in base a regolare titolo autorizzativo, su terreno demaniale. Tale difesa non conteneva alcun implicito riconoscimento del diritto dominicale dell’attore su un terreno diverso da quello occupato dalla condotta, ancorché ad esso attiguo; di conseguenza, l’attore avrebbe dovuto fornire la prova del suo titolo di proprietà del suolo oggetto della domanda. Con il secondo motivo, invece, la ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado abbia attribuito valore di contestazione della proprietà del terreno di cui è causa all’affermazione, formulata dalla società convenuta che la particella n. 561, di proprietà dell’attrice, avesse di fatto una estensione diversa da quella risultante in catasto, ed avesse forse inglobato l’adiacente particella n. 577, corrispondente all’antico tratturo demaniale oggetto del decreto di occupazione di urgenza per pubblica utilità del 1969. La censura è inammissibile. Da quanto esposto in relazione allo scrutinio della prima doglianza proposta dalla società ricorrente, consegue che la questione posta con il secondo motivo di ricorsonon coglie la ratio della decisione, poiché non attinge la ravvisata carenza di dimostrazione della prova dell’area in concreto occupata dalla condotta oggetto di causa. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il