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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 43961/2024

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione relativa all'affermazione della propria responsabilità penale; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è stata formulata nella memoria depositata in data 16 gennaio 2024 e in termini aspecifici, in quanto non precisa i presupposti per l'applicabilità dell'istituto alla stregua delle risultanze processuali; Rilevato che secondo le Sezioni unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato che, con il secondo motivo, il difensore ha censurato il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e, dunque, con prevalenza sull'aggravante contestata; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la richiesta del difensore contrasta con il divieto, sancito dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen., di prevalenz4 delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, nel caso di specie riconosciuta già dalla sentenza di primo grado e non certo incongruamente confermata dalla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione relativa all'affermazione della propria responsabilità penale; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è stata formulata nella memoria depositata in data 16 gennaio 2024 e in termini aspecifici, in quanto non precisa i presupposti per l'applicabilità dell'istituto alla stregua delle risultanze processuali; Rilevato che secondo le Sezioni unite di questa Corte, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato che, con il secondo motivo, il difensore ha censurato il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e, dunque, con prevalenza sull'aggravante contestata; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la richiesta del difensore contrasta con il divieto, sancito dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen., di prevalenz4 delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, nel caso di specie riconosciuta già dalla sentenza di primo grado e non certo incongruamente confermata dalla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ott
Sentenza Cassazione n. 43961/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris