CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 04366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica del tribunale di Livorno nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/07/2021 del tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1 luglio 2021, il tribunale del riesame di Livorno, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo tribunale in data 24 maggio 2021, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 81 cpv. cod. pen. e 2 DIgs. 74/2000, annullava l'impugnato decreto limitatamente alla posizione dì [OSCURATO:PERSONA] disponendo la restituzione in favore dello stesso di unità immobiliari a lui intestate. 2. Avverso la pronuncia del suindicato tribunale propone ricorso per cassazione il pubblico ministero del tribunale di Livorno deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce in particolare, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Sarebbe erronea la decisione del tribunale di dissequestrare interamente i beni dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], giustificata in ragione del rispetto del principio di proporzionalità tra il profitto del reato e il quantum sottoposto a vincolo reale. Tanto anche con riguardo all'intervenuto sequestro di un secondo immobile del [OSCURATO:PERSONA], integrante un box e avente una propria autonomia, e avente un valore inferiore al profitto confiscabile. 4. Nell'interesse dell'indagato è stata depositata memoria, sottolineandosi la sproporzione tra il sequestro disposto e il profitto ascrivibile all'indagato, insistendosi per il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è fondato. Va osservato che se, da una parte, deve confermarsi l'operatività del principio di proporzionalità anche in materia di misure cautelari reali, nel contempo questo collegio ritiene condivisibile l'affermazione di questa Suprema Corte, per cui trova piena agibilità, nell'ordinamento, l'effettuazione del sequestro di un immobile appartenente per intero all'indagato, solo per una parte: infatti, l'apposizione del vincolo preordinato all'ablazione entro tale limite non è affatto illegittima, stante anche, in via generale, la preferenza accordata dall'ordinamento al sequestro del denaro, cui consegue la necessità di sequestrare anzitutto il denaro e, per il residuo, gli altri beni, anche non per intero. Tale sequestro, inoltre, non può neppure dirsi concettualmente errato o astrattamente inammissibile, ben potendo il vincolo cautelare preordinato alla confisca essere apposto su di un bene solo fino alla concorrenza del profitto del reato da sequestrare, cioè pro quota, rimanendo l'eventuale eccedenza di valore nella disponibilità dell'indagato: l'effetto che ne conseguirà, nel caso in cui venga disposta la confisca del bene non per l'intero ma solo per la quota del profitto da assoggettare a sequestro, sarà il sorgere di una comunione ordinaria su tale bene, tra lo Stato, e per l'esso l'Agenzia del Demanio, partecipante a tale comunione nella misura in cui è stata disposta la confisca, e l'indagato, partecipante in misura pari al valore residuo di tale bene non sottoposto a confisca, assoggettata alla disciplina generale sulla comunione ordinaria (artt.1100 - 1116 cod. civ.) e al cui eventuale scioglimento potrà procedersi secondo la disciplina dettata dall'art. 1111 cod. civ. (cfr. non massimata, Sez. 3, Sentenza n. 25448 del 23/07/2020). 6. Di tale principio il tribunale non ha fatto applicazione, preferendo, piuttosto, dissequestrare per intero gli immobili, senza in alcun modo considerare la possibilità di un sequestro pro quota. 7. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi suindicati, al tribunale di Livorno. P. Q. M . annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ai tribunale di Livorno competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c. p. p. Così deciso il 25/01/2022. Il f o nsigliere