CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo ha accolto la richiesta di riparazione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale in ordine al reato di cui all'art. 294 cod. pen. 1.1. A [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere, con inganno, determinato i cittadini a esercitare il diritto di voto in modo difforme dalla loro volontà. In particolare, secondo l'accusa, egli, nel corso della campagna elettorale per il rinnovo della [OSCURATO:PERSONA], venuto a conoscenza del rigetto della sua richiesta di riabilitazione e della sua conseguente incandidabilità a causa di una precedente condanna, aveva deciso, in accordo con il fratello Mario e con i vertici del movimento "Noi con Salvini", al fine di non disperdere i voti in suo favore, di ufficializzare la candidatura del fratello. Aveva, tuttavia, affiancato al nome del fratello Mario l'ipocoristico "Salvino" con cui egli stesso era conosciuto, e aveva poi condotto la campagna elettorale in proprio, facendo credere di essere il candidato e diffondendo volantini con la scritta " [OSCURATO:PERSONA]", senza l'indicazione del nome e senza alcuna fotografia. 1.2. Il Pubblico Ministero aveva qualificato la condotta su indicata come delitto di cui all'art. 87, commi 1 e 2, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza con cui aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva qualificato tali fatti come delitto di cui all'art. 294 cod. pen. Il Tribunale del Riesame di Palermo, in data 20 aprile 2018, aveva annullato l' ordinanza applicativa della misura, rilevando la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La Corte di Cassazione, adita su ricorso del Pubblico Ministero, aveva confermato l'ordinanza del Tribunale del Riesame, ribadendo l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia del reato di cui all'art. 294 cod. pen, sia del reato di cui all'art. 87 d.P.R. n. 570/1960. Il procedimento si era, indi, concluso con sentenza di non doversi procedere per insussistenza del fatto, emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare in data 17 giugno 2021. 1.3. La Corte della riparazione ha accolto la domanda, rilevando che dagli atti non emergeva alcuna condotta del Caput°, sia anteriore, sia posteriore all'emissione del provvedimento cautelare, caratterizzata da dolo o colpa grave e concausale rispetto alla detenzione o al mantenimento della detenzione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte riconosciuto la riparazione, senza valutare adeguatamente la sussistenza della condizione ostativa. La Corte - osserva il ricorrente- si era limitata a negare, in modo apodittico, che fosse ravvisabile una condotta dolosa o gravemente colposa di Caput°, pur dando atto, in maniera contraddittoria, che il suo comportamento 'bli932, dotato di "una astratta idoneità decettiva", quanto meno con riferimento alla indicazione nella lista dei candidati del diminutivo "Salvino", riconducibile a lui e non al fratello Mario. La Corte era, comunque, incorsa in un errore metodologico, in quanto si era limitata a richiamare le valutazioni dei diversi giudici che avevano esaminato la vicenda in sede penale e non aveva compiuto, come sarebbe stato necessario in ragione della autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello di cognizione, una autonoma valutazione delle condotte accertate nella loro dimensione fattuale. A tale fine, il Procuratore richiama un passaggio dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, che, pur avendo annullato la misura, aveva pur sempre stigmatizzato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come ambivalente e volta a omettere di specificare la vera identità del candidato. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la mancanza di motivazione in merito al contenuto delle intercettazioni telefoniche valutate in sede di applicazione della misura. 3.11 Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, in data 7 giugno 2023, ha presentato una memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 5.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondati i motivi.2. Deve preliminarmente osservarsi che, in forza del richiamo contenuto nell'art. 315 cod. proc. pen. alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario in quanto compatibili e dunque anche all'art. 646, comma 3, cod. proc. pen. (che espressamente prevede la possibilità per il Pubblico Ministero di proporre ricorso per cassazione avverso la decisone della Corte di Appello sulla domanda di riparazione), sussiste la legittimazione del Procuratore Generale a impugnare l'ordinanza della Corte di Appello che decide sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione, purché vi abbia un concreto interesse (Sez. 4, n. 1563 del 18/12/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA]. 197915). 3. Ciò premesso, si deve precisare che nel caso di specie è intervenuta una pronuncia irrevocabile che ha sancito la mancanza delle condizioni per applicare la misura cautelare, sicché si verte nell'ambito della c.d. ingiustizia formale della detenzione, di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.. Secondo tale disposizione, il diritto alla riparazione deve essere riconosciuto al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen. Ai fini della configurabilità dell'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022). Qualora sia accertata in modo irrevocabile la illegittimità del provvedimento coercitivo, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; sez. 4„ n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ. Finanze, Rv. 270099). In altri termini anche nelle ipotesi di cui all'art. 314 comma 2 cod. proc. pen, la condotta gravemente colposa o dolosa può rilevare quale condizione ostativa alla riparazione, ma solo qualora la illegittimità della misura sia stata dichiarata sulla base di un compendio probatorio diverso rispetto a quello valutato dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo. In tale ipotesi, peraltro, valgono i noti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per cui la valutazione in ordine alla sussistenza della condotta colposa o dolosa, ostativa alla riparazione, deve essere compiuta sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con giudizio ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente ( Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). 4. Il ricorso non tiene conto di tali principi e fonda, in entrambi i motivi, la censura sulla mancata considerazione da parte della Corte della riparazione delle condotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA] (come emerse anche dalle intercettazioni telefoniche), che, nella loro ambiguità .avrebbero creato un'apparenza di reato e, in tal modo, contribuito all'adozione e al mantenimento della misura. Invero, nel caso in esame, già nella fase delle indagini e immediatamente dopo l'emissione della misura, era stata rilevata con decisione del Tribunale del Riesame confermata dalla Corte di Cassazione, l'assenza ab initio, dei gravi indizi di colpevolezza del reato per cui era stata applicata la misura cautelare. In particolare - secondo la Corte di Cassazione- gli elementi in atti non consentivano di affermare, anche solo a livello di gravità indiziaria, che [OSCURATO:PERSONA] avesse determinato taluno, con condotta decettiva, all'esercizio di un diritto politico con modalità difformi da quelle volute, ovvero che avesse, comunque, esercitato pressioni atte a coartare la libertà di autodeterminazione degli elettori. In tal modo è stata, dunque, affermata la illegittimità formale della ordinanza applicativa della misura per assenza delle condizioni legittimanti l'adozione, previste dall'art. 273 cod. proc. pen. Secondo quanto emerge in atti, la decisione irrevocabile con cui è stata accertata la illegittimità del provvedimento di adozione della misura è intervenuta sulla base della diversa valutazione dello stesso compendio che aveva a disposizione il giudice della cautela, sicché il giudice della riparazione, in forza del meccanismo causale che governa l'istituto in esame, non avrebbe potuto, comunque, valutare eventuali comportamento colposi o dolosi del richiedente la riparazione, secondo i principi supra richiamati espressi dalle Sezioni Unite D'Ambrosio: dalla valutazione con pronuncia irrevocabile dell'assenza, ab initio, dei gravi indizi di colpevolezza, effettuata sulla base del medesimo compendio probatorio, discende la impossibilità che eventuali condotte cdpose o dolose del soggetto sottoposto a misura abbiano avuto efficacia causale o concausale rispetto all'adozione di un legittimo titolo cautelare. 5.Ne consegue che la decisione della Corte di Appello di accoglimento della domanda di riparazione, fondata sulla c.d. ingiustizia formale della detenzione ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza applicativa