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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43800/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa il 15/12/2022 dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con atto del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta avanzata dalle parti a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorso denuncia l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e l'illegalità della pena, per non avere la sentenza indicato i criteri adottati per la determinazione della stessa.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito, oltre che generico, in quanto semplicemente enunciato.

Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (tra moltissime altre, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Nello specifico, entrambe le censure sono meramente enunciate e non spiegate, nonché, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza, prive di qualsiasi fondamento.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa il 15/12/2022 dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con atto del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta avanzata dalle parti a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso denuncia l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e l'illegalità della pena, per non avere la sentenza indicato i criteri adottati per la determinazione della stessa. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito, oltre che generico, in quanto semplicemente enunciato. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (tra moltissime altre, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Nello specifico, entrambe le censure sono meramente enunciate e non spiegate, nonché, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza, prive di qualsiasi fondamento. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 set
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