CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 04877/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAvlate-awige-~~i7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 19 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibili le istanze presentate da [OSCURATO:PERSONA] per la concessione di misure alternative alla detenzione. 2. Avverso l'ordinanza il detenuto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente ed apparentemente sottoscritta da un difensore solo al fine di autenticare la firma del ricorrente. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103/2017. Il testo della norma è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». Questa Corte ha anche precisato che la norma impone che il difensore si assuma la titolarità dell'atto di impugnazione, essendo irrilevante la sua sottoscrizione del ricorso predisposto dal ricorrente solo a titolo di autenticazione della firma di questi, o a titolo di accettazione del mandato difensivo o della delega al deposito dell'atto (Sez. 3, n. 11126 del 25/091/2021, Rv. 281475) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensorr DEPOSITATA, [OSCURATO:PERSONA]