CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26783/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 maggio 1992; avverso la sentenza n. 454 della Corte di appello di Venezia del 10 febbraio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni scritte redatte nell'interesse della ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vicenza, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso da lui presentato.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza pronunziata in data 10 febbraio 2022 ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 28 maggio 2021, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lei contestato, per avere la stessa guidato un autoveicolo in istato di ebbrezza alcolica, con la aggravante di avere provocato, in orario notturno, un incidente stradale, e la aveva, pertanto, condannata, concesse alla medesima le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa della imputata, articolando 5 motivi di impugnazione, il primo motivo attiene alla errata qualificazione del fatto, avendo i giudici del merito disposto la confisca del veicolo alla cui guida era la imputata al momento del fatto, sebbene lo stesso fosse in proprietà alla madre della imputata. Con il secondo motivo di ricorso è stata eccepita la intervenuta estinzione del reato contestato per effetto della maturata prescrizione. Con il terzo motivo è stata denunziata la inosservanza delle disposizioni processuali in materia di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica in cui si trovava la imputata al momento del fatto e comunque la inattendibilità dei relativi test operati sulla donna. Quanto al successivo motivo di impugnazione è stata dedotta la illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione. Infine, è stata lamentata la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Con successiva memoria del 26 gennaio 2023 la difesa della ricorrente ha articolato motivi nuovi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile. Quanto al primo profilo - riferito alla pretesa illegittimità della avvenuta confisca del veicolo alla cui guida la imputata si trovava al momento in cui si è verificato l'incidente stradale a seguito del quale la stessa è stata sottoposta all'alcoltest da cui è sortita fuori la notizia di reato, in quanto il veicolo stesso sarebbe di proprietà di un soggetto estraneo alla specifica vicenda, nella specie la madre dell'imputata - osserva il Collegio che si tratta di doglianza in relazione alla quale la [OSCURATO:PERSONA], la quale si professa non titolare del bene oggetto del provvedimento ablatorio, non ha alcun interesse ad agire, sulla base della stessa prospettazione da lei fornita della vicenda; non essendo, infatti, lei, per sua stessa ammissione, il soggetto che, si vera sunt exposita, avrebbe diritto alla restituzione del bene, non si vede perché la medesima ora si lagni del fatto che il bene sia stato confiscato. Riservato l'esame del secondo motivo di impugnazione ad un successivo momento, si osserva, quanto al terzo motivo, con il quale è sostanzialmente contestata la attendibilità del test alcolimetrico eseguito sulla imputata, secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, in un termine temporale tale da non consentirne la certa affidabilità è sufficiente osservare che la ricostruzione della cronologia degli avvenimenti è stata operata dalla ricorrente difesa su una esclusiva base probabilistica ed anzi in espresso e consapevole contrasto con le dichiarazioni del teste Guerra (il quale ha sostenuto di essere sopraggiunto sul luogo del sinistro stradale subito dopo il suo verificarsi - collocando, pertanto, ad una determinata ora tale avvenimento - e che le forze dell'ordine sono sopraggiunte dopo circa 20 minuti) la cui attendibilità è, apoditticamente contestata dalla ricorrente difesa, la quale esclude che il teste possa avere percepito da quanto tempo fosse avvenuto l'incidente rispetto al momento del suo sopraggiungere, laddove è di comune esperienza che, sia pure con una certa approssimazione, un tale apprezzamento è ben possibile non foss'altro laddove di valutino le condizioni dei soggetti e delle cose coinvolti dal sinistro al momento del proprio sopraggiungere. Poiché tutta la contestazione mossa dalla ricorrente difesa si basa, previa la contestazione della ricostruzione operata in sede di merito in funzione, anche, delle dichiarazioni del Guerra, sulla tempistica in cui sono intervenuti dapprima i soccorsi e quindi i controlli, la natura meramente ipotetica della ricostruzione operata dalla difesa medesima, in ordine ad un aspetto chiaramente fattuale della vicenda, rende evidentemente inammissibile, tanto più nella presente sede di legittimità, la doglianza in tale modo articolata, il cui contenuto era, peraltro, già stato esaurientemente, vagliato di fonte alla Corte territoriale. Quanto al profilo inerente alla esistenza del nesso di causalità fra la condizione di ebbrezza alcolica in cui si trovava la imputata al momento del sinistro e il sinistro stesso, nesso ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte necessario ai fini della riscontrabilità della aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, del codice della strada (si veda, infatti, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 ottobre 2019, n. 40269), esso è stato plausibilmente desunto dalla stessa dinamica del sinistro, denotante la scarsa lucidità alla guida della imputata - avendo questa impattato contro un veicolo fermo sul bordo della strada, di fronte ad un cancello che era in procinto di varcare, che la stessa stata percorrendo - plausibilmente attribuita agli effetti dell'alcol ingerito. Con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza della Corte territoriale è del tutto esauriente, essendo stata in essa evidenziata la potenziale micidialità della condotta tenuta dalla imputata, non avendo questa, solo per una fortunata coincidenza, investito il conducente della macchina urtata che era uscito fuori da essa solo pochi istanti primo dell'urto onde aprire il cancello di fronte al quale la macchina era ferma. D'altra parte, la natura pluriaggravata del reato contestato, non elisa sotto il profilo naturalistico dal giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, operando questo solo con riferimento al trattamento sanzionatorio, rende pienamente giustizia alla valutazione operata in senso negativo rispetto alla particolare tenuità del fatto dalla Corte lagunare. Venendo a questo punto ad esaminare l'aspetto riguardante l'avvenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, si osserva che è la stessa difesa della [OSCURATO:PERSONA] che colloca tale evento in un momento successivo alla pronunzia della sentenza della Corte di appello (cioè alla data del 21 maggio 2022, essendo stata pronunziata la sentenza impugnata il precedente 10 febbraio 2022); tanto rilevato, la dichiarata inammissibilità degli altri motivi di impugnazione rende irrilevante - determinandosi, stante la mancata costituzione di un valido rapporto processuale di fronte a questa Corte, la definitività della affermazione della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] alla data di pronunzia della sentenza della Corte di appello - la apparente maturazione del termine di prescrizione, appunto, in un momento successivo alla data della sentenza di detta Corte territoriale. Analogamente inammissibili in radice sono i motivi nuovi dedotti con la memoria del 26 gennaio 2023, atteso che essi, per essere scrutinati, avrebbero necessitato che il ricorso originariamente e tempestivamente proposto fosse stato, almeno in parte, non inammissibile, posto che un diverso orientamento si porrebbe come sostanzialmente elusivo della perentorietà del termine per la presentazione del ricorso per cassazione.Il ricorso proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00