CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 19514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'estinzione del reato per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 22/02/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 02/12/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di evasione dagli arresti domiciliari e di formazione e documentazione di documenti validi per l'espatrio contraffatti e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 1.2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in quanto erroneamente è stata ritenuta la continuazione con riguardo alla detenzione di ciascuno dei tre documenti contraffatti. 1.3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1.4. Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso la constatazione di decesso dell'imputato, certificata da personale del servizio 18. E' stata, quindi, successivamente acquisita d'ufficio certificazione (da [OSCURATO:EMAIL] ) attestante la morte dell'imputato avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a Labico, sicché, poiché la morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna determina l'estinzione dei reati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I reati sono estinti per morte dell'imputato, sicchè la sentenza deve essere annullata senza rinvio. 2. Deve evidenziarsi in proposito, infatti, che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 9/6/2010, Lombardo, Rv. 247790).[OSCURATO:PERSONA] rammenta che, pur essendosi registrate in passato, nella giurisprudenza di legittimità, l'uso di diverse formule di dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612); dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782, in una ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione dell'imputato medio tempore deceduto) - appare preferibile la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 4, Sentenza n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata per essere i reati estinti per morte dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G5do Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]