CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 31363/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 4812/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha escluso la configurazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod pen. ed ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di furto; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato giacCié il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare„ le pagine seconda e terza della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità, avendo esaminato, sulla base della natura dei precedenti e della loro cadenza temporale, il riverbero sulla gravità del fatto per cui si procede. Peraltro il ricorso è del tutto generico quanto alle ragioni per cui la recidiva andrebbe, in tesi, esclusa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.