CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa che ha insistito nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato di 6,25 quintali di legna prelevata da zone montuose demaniali, previsto dagli artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2 e 7, e 61 n. 5, cod. pen., confermando anche il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche, da un lato, e circostanze aggravanti e recidiva, dall'altro. 2. Avverso la sentenza d'appello Faino ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con le censure mosse ci si duole della carenza motivazionale rispetto alle doglianze formulate con i motivi d'appello, essendosi la Corte territoriale, a detta del ricorrente, limitata apoditticamente a fare propria la sentenza di primo grado senza esplicitate un autonomo iter logico-giuridico e svalutando gli atti d'indagine, con motivazione travisante elementi probatori non ulteriormente esplicitati dal ricorrente (motivi primo e quarto di ricorso). 2.2. Il giudice d'appello, poi, avrebbe violato la legge nel ritenere sussistente la flagranza del reato, per il quale in fase di indagini è stato eseguito l'arresto di Faino, oltre che la gravità indiziaria posta alla base della misura cautelare applicata all'indagato all'esito della convalida del detto arresto (terzo motivo). 2.3. Dedotta, con il secondo motivo, la nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità del capo d'imputazione, il ricorrente prospetta vizi motivazionali nonché violazioni di legge per non aver la Corte territoriale riqualificato la fattispecie accertata in termini di tentativo di furto, non essendosi nella specie realizzato lo spossessamento del legname, ovvero per non aver ravvisato la desistenza volontaria dell'imputato che avrebbe invero attuato anche un ravvedimento operoso (quinto motivo di ricorso). 2.4. Con il sesto e ultimo motivo si prospettano infine vizi di motivazione nonché violazione di legge (artt. 69 e 133 cod. pen. e 442 cod. proc. pen.) con riferimento al capo della sentenza inerente al trattamento sanzionatorio per l'irrogazione di una pena eccessiva e non equa e, comunque, per aver la Corte territoriale confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche, da un lato, e circostanze aggravanti e recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), dall'altro.3. Hanno depositato conclusioni scritte, ex art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso, e la difesa dell'imputato che ha insistito nelle censure. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni afferenti ai relativi oggetti, è inammissibile (anche) per la mancata considerazione della ratio decidendi sottesa alla statuizione impugnata, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», e per manifesta infondatezza. Il riferimento è peraltro alle parti, invero esigue, in cui, mostrandosi timidamente intellegibili, le censure non si sostanziano in mere indicazioni di principi in tema di motivazione delle sentenze, di tentativo, di desistenza volontaria e ravvedimento operoso e non tentano di sostituire, a quelle del giudice, valutazioni di merito del ricorrente, anche in termini probatori e finanche inerenti alla flagranza, ai fini dell'eseguito arresto, e alla gravità indiziaria sottesa alla misura cautelare applicata in fase d'indagini preliminari. 2. Preliminare si mostra la trattazione della questione di nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità del capo d'imputazione, dedotta con il secondo motivo di gravame. La censura in esame si mostra inammissibile non solo in quanto prospettata ma non articolata, con riferimento a quali sarebbero i profili di genericità dell'imputazione, ma anche perché inerente a nullità sollevata per la prima volta in questa sede. Per consolidato principio di diritto, che si intende ribadire, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha difatti natura relativa, in quanto tale, non rilevabile d'ufficio ma eccepibile, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (ex plurimis, tra le più recenti, Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749-01). 3. Passando alle altre doglianze, deve rilevarsi che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, che peraltro non confronta il suo dire con la statuizione impugnata, la Corte territoriale, con autonoma motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha analizzato tutti i motivi d'appello, dopo averli previamente sintetizzati (pag. 2), esplicitando altresì le ragioni della mancata derubricazione in mero tentativo di furto, con conseguente inconferenza, quindi, anche delle censure che si appuntano sulla prospettata mancanza di valutazione della fattispecie in termini di desistenza volontaria o ravvedimento operoso. 3.1. Dopo aver ricostruito la condotta dell'imputato, colto dalla polizia giudiziaria in possesso di 6,25 quintali di legna prelevata da una zona demaniale, condotta attribuita a Faino anche in ragione del possesso della refurtiva, di una motosega e di un'ascia, la sentenza impugnata ha confermato l'accertamento di primo grado circa l'elemento soggettivo. È stata difatti evidenziata l'irrilevanza, sotto tale profilo, di una richiesta di autorizzazione al taglio di alberi, comunque risalente a cinque mesi prima, sia in quanto rimasta inevasa, peraltro in assenza di comportamenti concludenti dell'amministrazione, sia perché comunque inerente a zona boschiva differente da quella effettivamente interessata dal furto. 3.2. Quanto alla consumazione del reato, la Corte territoriale ha poi esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto integrato lo spossessamento con conseguente impossessamento del legname, seppur per breve lasso di tempo. Sono state difatti valorizzate le circostanze per le quali Faino è stato colto dalla polizia giudiziaria nel possesso della refurtiva quando, già tagliata la legna dalla zona boschiva demaniale e caricata la stessa sul proprio veicolo, si era allontanato dal /ocus commissi delicti. 3.2.1. Sul punto, la Corte territoriale ha peraltro fatto buon governo del principio, che in questa sede si ribadisce, per cui l'impossessamento previa sottrazione del bene al detentore, se integrato, qualifica la fattispecie in termini di furto consumato e non tentato ancorché intervenuto per un breve lasso di tempo a causa dell'intervento del soggetto passivo o, come nella specie, delle forze dell'ordine (ex plurimis, Sez. 5, n. 837 del 03/11/1992, Zizzo, Rv. 193489- 01). 4. Sono infine inammissibili per manifesta infondatezza anche i profili inerenti alla commisurazione giudiziale della pena, avendo sul punto la Corte territoriale motivato con specifico riferimento tanto al rilievo, ai fini delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, del comportamento processuale dell'imputato, che ha sostanzialmente confessato l'addebito, quanto in merito alla condotta avente a oggetto ben 6,25 quintali di legna sottratta, da zona demaniale, da parte di soggetto con plurimi, reiterati e infraquinquennali precedenti anche specifici. 4.1. Le circostanze di cui innanzi, valorizzanti tanto la capacità a delinquere dell'imputato, desunta ex art. 133, comma secondo, cod. pen., quanto la gravità del reato, argomentata ex art. 133, comma primo cod. pen., mostrano poi l'inammissibilità del profilo di censura inerente al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., eseguito dal giudice di merito in termini di equivalenza e non di prevalenza. Rileva difatti ribadire il principio per cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, come nella specie, alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02). 4.2. A quanto innanzi deve peraltro aggiungersi che, con riferimento alla recidiva reiterata, nella specie, l'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è escluso dalla stessa previsione normativa. La recidiva reiterata, riconosciuta in capo all'imputato dalla Corte territoriale, ex art. 69, comma quarto, cod. proc. pen., partecipa difatti al bilanciamento con divieto di prevalenza, su di essa, delle circostanze attenuanti, con disposizione normativa ritenuta esenta da rilievi di incostituzionalità, qualora si tratti, come nella specie, di attenuanti generiche. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522-01, con statuizione che sul punto il Collegio intende ribadire, ha in particolare ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, dello stesso codice di rito. Tale deroga all'ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce difatti a una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. 4.3. Inammissibile per genericità si palesa infine l'assunto errore di calcolo nella determinazione della pena che il ricorrente paventa, peraltro in termini solo generici e senza il benché minimo riferimento concreto e dialogico con la sentenza impugnata e con quella conforme di primo grado, esclusivamente in un inciso presente nelle rassegnate conclusioni scritte ove si assume (al terzo rigo di pag. 2) che il ricorrente sarebbe stato «irragionevolmente discriminato ... con errato calcolo aritmetico». 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren